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IMPRESE FLOROVIVAISTE: TUTTE LE REGOLE NELLA LEGGE DELEGA

Imprese florovivaiste: tutte le regole nella Legge delega

Pubblicata in GU del 15 luglio la legge di delega al governo per il florovivaismo. 24 mesi di tempo per disciplinare il settore

Pubblicata in GU n 164 del 15 luglio la Legge n 102 di delega al Governo per il florovivaismo.

In particolare, la legge in vigore dal 30 luglio prevede che il Governo è delegato  ad  adottare,  entro ventiquattro  mesi dalla stessa uno o più decreti  legislativi  per  costituire  un  quadro normativo  organico in   materia   di:

  • coltivazione,   
  • promozione, 
  • commercializzazione, 
  • valorizzazione e incremento della qualità  e dell'utilizzo dei prodotti  del settore  florovivaistico e  della filiera florovivaistica, 

secondo i principi e i criteri direttivi  di cui all'articolo 2 che di seguito si dettaglia.

1) Florovivaismo: cosa si prevede nella Legge di delega

In particolare, ai sensi dell'art 2 nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a) disciplinare  l'articolazione  della  filiera  florovivaistica comprendendo sia le attività agricole sia le attività di  supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio;
  • b) definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza  con le disposizioni dell'articolo 2135 del codice civile  e  del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  nonché prevedere  l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore;
  • c) prevedere un coordinamento nazionale che  fornisca  misure  di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio  per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale  non  generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare  e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività  tenendo conto  delle  peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche all'interno  delle misure di indirizzo del settore;
  • d) prevedere l'adozione di  atti  di  indirizzo  e  coordinamento delle attività di filiera e  delle  politiche  nazionali  e  locali, anche avvalendosi  della  collaborazione  degli  esperti  del  tavolo tecnico di settore;
  • e) prevedere l'elaborazione, con periodicità quinquennale, di un Piano nazionale del settore   florovivaistico,  quale strumento programmatico e strategico che tenga conto delle  peculiarità  delle produzioni  floricole  e  di  quelle  vivaistiche,  da  adottare   in coordinamento con la strategia nazionale del verde  urbano  elaborata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10;
  • f) prevedere che il  Piano  nazionale  di  cui  alla  lettera  e) individui, tra l'altro,  azioni  volte  all'aggiornamento  normativo, alla   formazione   professionale,   alla   valorizzazione   e   alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione  ottimizzata  dei  fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica,  alla promozione  di  coltivazioni  e  di  installazioni  a  basso  impatto ambientale  e  a  elevata  sostenibilità  alle  certificazioni   di processo e di prodotto, all'internazionalizzazione, alla logistica  e alla promozione di iniziative di informazione a livello europeo;
  • g) prevedere che il  Piano  nazionale  di  cui  alla  lettera  e) individui,  tra  le  altre  iniziative,  azioni  innovative  per   la comunicazione  e  la  promozione  dei   prodotti   nonché per   la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche,  tenendo in considerazione la peculiarità delle stesse;
  • h)  predisporre  un  sistema  di  rilevazione  annuale  dei  dati statistici del settore del florovivaismo, comprendente la rilevazione della specie e della quantità di prodotto coltivato e  dei  relativi prezzi;
  • i) pianificare e  istituire,  a  livello  nazionale,  piattaforme logistiche per macroaree, ai fini  dell'efficiente  movimentazione  e distribuzione dei prodotti della filiera  florovivaistica  verso  gli Stati membri dell'Unione europea  e  i  Paesi  terzi,  tenendo  conto dell'attuale  collocazione  dei  distretti  florovivaistici   e   dei mercati;
  • l)  prevedere  misure  per  la   riconversione   degli   impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici  e  per l'incremento della loro  efficienza  energetica  nonchè della  loro sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico;
  • m) prevedere una ricognizione dei marchi nazionali esistenti,  al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo  e di  prodotto,  eventualmente  promuovendo,  a  cura   del   Ministero dell'agricoltura,  della  sovranità alimentare  e  delle   foreste, l'istituzione di  un  marchio  unico  distintivo  che  garantisca  le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea  e internazionale,  previa  adozione  di  disciplinari  di  qualità e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici  ornamentali,  da interno e da esterno,  ovvero  destinati  all'arredo  urbano  nonché forestali;
  • n)  qualificare  come  centri  per  il  giardinaggio  le  imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che  operano  nel settore specializzato del giardinaggio  e  del  florovivaismo  e  che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola e  definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica;
  • o) definire, nel rispetto della normativa  nazionale  in  materia fitosanitaria, le  figure  professionali  che  operano  nel  comparto florovivaistico, compresi i settori del  verde  urbano  e  periurbano nonchè i  parchi  e  i  giardini  storici,   prevedendo   il   loro inquadramento  nel  sistema  di  classificazione  delle   professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica;
  • p) promuovere  l'attivazione  di  ulteriori  percorsi  formativi, coerenti con l'ambito tecnologico  di  riferimento,  presso  gli  ITS Academy e, mediante corsi di specializzazione, presso i  dipartimenti universitari e le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le autorità statali e  regionali  competenti,  nel  rispetto  di quanto previsto dall'articolo 12, comma  2,  della  legge  28  luglio 2016, n. 154;
  • q)  favorire  l'aggregazione   tra   produttori   attraverso   la semplificazione  delle   procedure   volte   alla   costituzione   di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico;
  • r) prevedere specifici criteri  di  premialità per  le  aziende florovivaistiche, da  inserire  nell'ambito  dei  piani  di  sviluppo regionale, previo accordo in sede  di  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano, al fine di sostenere lo sviluppo del  settore  a  livello locale;
  • s) disciplinare, in coerenza  con  quanto  previsto  dal  decreto legislativo  10  novembre  2003,  n.  386,  e  dai  relativi  decreti attuativi, le condizioni per la produzione di materiali forestali  di moltiplicazione, prevedendo che la germinazione e  la  certificazione degli  stessi  materiali  di  moltiplicazione,  nel  rispetto  delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 386 del 2003,  siano realizzate dagli organismi ufficiali competenti e che  la  successiva coltivazione dei predetti materiali possa essere svolta nei vivai  di proprietà privata,  allo  scopo  di  sostenere  le   attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonché di perseguire gli altri fini d'interesse forestale;
  • t) includere anche il vivaismo orticolo e  frutticolo  esercitato ai  fini  della  produzione  e  della  moltiplicazione  di  materiale vegetale  certificato,  per  favorire  investimenti  nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale;
  • u) definire e incentivare l'avvio  delle  filiere  produttive  di livello regionale, quali elementi di promozione  delle  attività di forestazione  soprattutto  nei  confronti  dei   comuni   di   minori dimensioni;
  • v) prevedere che le amministrazioni pubbliche  possano  definire, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica, condizioni tecniche e contrattuali  agevolate  per  la  locazione  di terreni di loro proprietà ai soggetti della filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali. 
Fonte immagine: pixabay
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