Nel decreto ministeriale del 18 settembre il Ministero dell'agricoltura ha disciplinato gli aiuti per le imprese di produzione del Kiwi per la moria 2023.
La misura è stata prevista dal DL Agricoltura convertito in Legge n 101/2024 pubblicata in GU n 163 del 13 luglio
Tutte le regole degli aiuti al settore del kiwi.
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1) Imprese produzione del Kiwi: sostegni dal Dl Agricoltura
L’articolo 3 del DL Agricoltura prevede misure a sostegno delle imprese agricole che hanno subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della “moria del kiwi” nel 2023, ma non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici.
Le misure di sostegno di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, alle quali si consente l’accesso, prevedono:
- contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato,
- prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato,
- proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali.
La dotazione del “Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori” viene incrementata di 44 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 4 milioni di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di kiwi e 40 milioni di euro per i danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole.
La ripartizione delle somme tra le regioni sarà effettuata sulla base dei fabbisogni risultanti dalle domande di accesso al Fondo presentate dai beneficiari, con preferenza per le imprese agricole che hanno adottato buone pratiche agricole per contenere gli effetti della “moria del kiwi”.
La dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché la dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2) Aiuti Imprese Kiwi 2024: tutte le regole
Viene pubblicato in GU n 232 del 3 ottobre, il Decreto dell'Agricoltura del 18 settembre con interventi compensativi per le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi.
In particolare, l'art 1 del decreto stabilisce che i danni causati alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi», nel corso della campagna 2023, sono concessi contributi finalizzati alla ripresa economica e produttiva, di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione di kiwi che a causa delle suddette infezioni abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.
Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:
- a) sono versati unicamente a seguito di disposizioni amministrative nazionali di contenimento del fenomeno della moria del kiwi, che saranno emanate per la campagna 2024;
- b) sono versati in uno dei seguenti ambiti:
- i. un programma pubblico, a livello dell'Unione, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali in questione;
- ii. misure di emergenza imposte dall'autorità pubblica competente dello Stato membro;
- iii. misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità dell'art. 18, dell'art. 28, paragrafi 1 e 2, dell'art. 29, paragrafi 1 e 2, dell'art. 30, paragrafo 1, e dell'art. 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
Il programma e le misure di cui alla lettera b), conterranno una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.
Gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.
Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata.
Gli aiuti sono limitati ai costi e ai danni causati alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a seguito di riconoscimento ufficiale da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mediante decreto di declaratoria da adottarsi su proposta della regione territorialmente competente.
Il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dall'anno 2023, periodo in cui sono state registrate le perdite causate alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, e gli aiuti possono essere erogati entro il 31 dicembre 2027.
Il regime di aiuto finanzia solamente il risarcimento del danno da perdita di prodotto dovuto al fenomeno della moria del kiwi e da moria delle piante di actinidia ai sensi del comma 10 dell'art. 26, regolamento (UE) 2022/2472, con esclusione di contributi per le misure di prevenzione.
L'indennizzo per i danni alle produzioni è calcolato tenendo conto delle produzioni di kiwi ottenute nel 2023 rispetto alla media delle produzioni ottenute nel triennio precedente o quinquennio precedente, in questo caso va tolta la produzione più elevata e quella più bassa e si fa la media delle tre rimanenti.
Per le piante di actinidia distrutte si considera il costo di rimpiazzo nell'ambito del programma pubblico di cui all'art. 1, comma 2.
Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che il mancato contenimento del fenomeno della moria del kiwi sia stato causato deliberatamente dal beneficiario o sia la conseguenza della sua negligenza.
Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali per gli stessi costi ammissibili, sono limitati all'80% dei costi ammissibili.
L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
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