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WELFARE AZIENDALE: NIENTE DEDUCIBILITÀ PER LO SPORT EXTRASCOLASTICO DEI FIGLI

Welfare aziendale: niente deducibilità per lo sport extrascolastico dei figli

Spese per l'attività sportiva dei figli dei dipendenti esenti solo se svolte nell'ambito scolastico. Iper-restrittiva la Risposta dell' Agenzia 144 2024. Vediamo i dettagli

Con la risposta n 144 del 3 luglio 2024 l'Agenzia ha fornito un chiarimento  sulla possibilità di inserire tra i benefit del welfare azIendale le   spese sostenute dai dipendenti per le attività sportive praticate dai loro figli ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del Tuir.  

Il parere dell'agenzia è molto restrittivo e riconferma, anche dopo l 'inserimento in costituzione del valore formativo e sociale dello sport,   che le spese per l'attività sportiva praticata dai familiari dei dipendenti possono essere escluse dalla tassazione solo se svolte nell'ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica. 

Di seguito il caso e le motivazioni della Risposta.

1) Spese sportive escluse dal welfare aziendale: il caso

La Società istante, nell'ambito di un accordo sindacale,  nell'interpello afferma di aver introdotto un sistema di welfare aziendale che consente ai dipendenti di convertire il premio di risultato in una serie di beni e servizi. Tra questi, la Società ha espresso l'intenzione di rimborsare le spese sostenute dai dipendenti per le attività sportive praticate dai loro figli.

 L'Istante ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se tali spese possano rientrare nell'ambito delle iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del Tuir, considerando anche una recente modifica costituzionale che riconosce il valore educativo dello sport.

Nella sua richiesta, la Società ha chiarito che il rimborso riguarderebbe le spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all'interno di circoli sportivi, palestre o istituti scolastici, purché erogate da associazioni sportive. La documentazione richiesta per ottenere il rimborso sarebbe la ricevuta dell'associazione sportiva intestata al figlio del dipendente, accompagnata dallo stato di famiglia aggiornato.

La Società ha richiamato in particolare  l'attenzione sull'articolo 1 della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, che ha modificato l'articolo 33 della Costituzione, aggiungendo il seguente comma: "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme"

L'Istante ritiene che, essendo stato riconosciuto il valore educativo dello sport, le spese per le attività sportive dei figli dei dipendenti dovrebbero poter beneficiare dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del Tuir, che inserisce nel welfre  aziendale le spese per finalità istruttive ed educative.

2) Spese sportive escluse dal welfare aziendale: il parere dell'agenzia

L'Agenzia delle Entrate ha esaminato la questione specificando in primo luogo che il parere riguarda l'applicazione del rimborso delle spese per l'attività sportiva svolta dai familiari del dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del Tuir, e non la verifica delle condizioni per la conversione dei premi di risultato in benefit.

Nell Risposta ricorda che:

 l'articolo 51, comma 1, del Tuir stabilisce che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro,  ma che la lettera f-bis) del comma 2 prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro per la fruizione, da parte dei familiari dei dipendenti, di servizi di educazione e istruzione

L'Agenzia delle Entrate ha richiamato la relazione illustrativa del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, che ha introdotto la lettera f-bis), evidenziando come questa disposizione miri a escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme destinate a specifiche finalità educative e istruttive. La disposizione è stata successivamente modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha ampliato le esenzioni fiscali per includere una gamma più ampia di servizi di educazione e istruzione, come ludoteche e centri estivi e invernali.

In particolare, la circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, ha chiarito che le modifiche apportate dalla legge n. 208 del 2015 sono volte ad ampliare i servizi di educazione e istruzione fiscalmente esenti, includendo anche servizi integrativi e di mensa connessi. Inoltre, la circolare ha specificato che tra i servizi di educazione e istruzione possono rientrare anche i contributi versati dal datore di lavoro per il rimborso delle spese scolastiche, come rette, tasse universitarie, libri di testo e incentivi economici per studenti meritevoli.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate sorprendentemente  non tiene in alcun conto la recente modifica costituzionale e ribadisce che  che le spese per l'attività sportiva praticata dai familiari dei dipendenti possono essere escluse dalla tassazione solo se svolte nell'ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica. In altre parole, per beneficiare dell'esenzione fiscale, l'attività sportiva deve essere parte integrante del percorso educativo e formativo scolastico . 

Nel caso specifico presentato dalla Societa   le attività sportive per le quali si richiede il rimborso non risultano essere svolte nell'ambito di iniziative scolastiche, ma piuttosto all'interno di circoli sportivi, palestre o tramite associazioni sportive esterne. Pertanto, queste spese non possono beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del Tuir e devono essere assoggettate a tassazione.

3) Esclusione delle spese sportive dal welfare aziendale: conclusioni

La risposta dell'Agenzia delle Entrate si basa su un'interpretazione letterale  delle norme fiscali vigenti, che distingue chiaramente tra le spese sostenute per finalità educative e istruttive nell'ambito scolastico e quelle per attività sportive svolte al di fuori di questo contesto.

 Nonostante il recente riconoscimento costituzionale del valore educativo dello sport, l'Agenzia delle Entrate  ritiene,   che l'attuale formulazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del Tuir non consente di estendere l'esenzione fiscale alle spese per attività sportive praticate al di fuori delle iniziative scolastiche.


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