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DECRETO RISCOSSIONE: DISCARICO AUTOMATICO DELLE QUOTE NON RISCOSSE

Decreto Riscossione: discarico automatico delle quote non riscosse

Dlgs Riscossione: cosa si prevede per il discarico dei debiti non riscossi trascorsi 5 anni dall'affidamento. Il testo del Dlgs in GU del 7 agosto

Ascolta la versione audio dell'articolo

In GU n 184 del 7 agosto il Dlgs n 110 del 29 luglio con la riforma del sistema della Riscossione.

Tra le novità come anche evidenziato dal viceministro Leo vi è il discarico dopo 5 anni, automatico legato al decorso del tempo oppure anticipato quando ci sono procedure esecutive oppure quando l’Agenzia non riscontra beni su effettuare il recupero. Possibili  casi di rateizzazione o ristrutturazione.

Obiettivo dichiarato della riforma è arrivare a una progressiva riduzione del magazzino di agenzia delle Entrate riscossione (Ader) ed evitare che nel futuro si accumulino e stratifichino crediti non più (o almeno difficilmente) recuperabili.

Vediamo cosa si prevede relativamente al discarico automatico e riaffidamento dei carichi

1) Discarico automatico e riaffidamento dei carichi: novità per la riscossione

L’articolo 3 del dlgs n 110/2024 prevede che le quote affidate all’Agenzia delle entrate riscossione dal 1° gennaio 2025 e che non sono riscosse vengano automaticamente discaricate, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento. In ogni caso, l’agente della riscossione può trasmettere, in qualsiasi momento, all’ente creditore la comunicazione di discarico anticipato delle quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali ha verificato, attraverso l’accesso all’Anagrafe Tributaria (eseguito prima del discarico) l’assenza di beni del debitore aggredibili.

L’articolo 4, in deroga alla disciplina del discarico automatico prevista in via generale all’articolo 3, esclude temporaneamente dal discarico automatico – a specifiche condizioni - le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali: 

  • a) è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, a specifiche condizioni;
  • b) sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o sono intervenute dilazioni, ovvero sono derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge e si sono verificate cause di revoca e decadenza dal beneficio ovvero ancora di sospensione della riscossione.

Leggi anche: Decreto Riscossione: tutte le regole per le dilazioni dei debiti, per tutte le novità sul tema.

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