Oggi giovedì 11 luglio, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, si svolgerà il webinar per operatori di caf patronati e Comuni dedicato alla presentazione del Decreto ministeriale n. 104/2024 che approva le Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico e il progetto personalizzato rivolti alle persone in condizioni di svantaggio ai fini dell’Assegno di inclusione (ADI 2024) . a misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli della popolazione in vigore da 1 gennaio 2024
Nel corso dell'incontro verranno chiarite le novità contenute nelle Linee di indirizzo, al fine di garantire la corretta collocazione degli interessati all'interno di una o più categorie svantaggiate tra quelle indicate nel Dm 154 del 13 dicembre 2023 .Per partecipare è necessario registrarsi qui
Vedi il programma all'ultimo paragrafo
L'ADI, è rivolto a Nuclei familiari a basso ISEE ( qui i requisiti e le modalità per la domanda) e in cui sia presente almeno un componente con in una di queste condizioni
– con disabilità;
– minorenne;
– con almeno sessanta anni di età;
– in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, certificato dalla Pubblica amministrazione.
Questo ultimo punto è stato definito con Decreto del Ministero del lavoro 154 del 13 dicembre 2023 n.154, art 3, comma 5, aggiornato con il DM 160 2023 e completato ora con il recente DM 104 del 24 giugno 2024.
Di seguito le principali indicazioni.
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Per conoscere gli strumenti di tutela della disabilità si consiglia La tutela dei soggetti disabili (libro di carta) di P. Bertolaso Brisotto e G. Rizzonelli, che fornisce soluzioni operative per
- la nomina dell’amministratore di sostegno,
- ricorsi in materia previdenziale,
- inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati
- Legge Dopo di Noi.
1) Soggetti svantaggiati e soggetti incaricati
Si definiscono in condizione di svantaggio, e hanno diritto all'assegno di inclusione le seguenti categorie:
- – Persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- – Persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46%;
- – Persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche;
- – Persone vittime di tratta, in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
- – Persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
- – Persone ex detenute nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna;
- – Persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa;
- – Persone senza dimora, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia;
- – Neomaggiorenni, di età compresa tra diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziale o in affido etero-familiare.
Per ciascuna categoria il decreto specifica le istituzioni incaricate della valutazione e certificazione e l'iter dettagliato della procedura .
A titolo di esempio:
Nei percorsi di valutazione delle condizioni di svantaggio per le situazioni di persone:
- con disturbi mentali (a),
- con problematiche connesse a dipendenze patologiche (c),
la valutazione, la presa in carico e l’inserimento nel programma di cura e assistenza devono essere effettuate dai servizi sanitari e sociosanitari pubblici, anche in collaborazione interistituzionale nella definizione dei progetti.
La certificazione/attestazione deve essere rilasciata dalla struttura pubblica specialistica di riferimento rispetto alle patologie specifiche.
Il rilascio dell'attestazione non presuppone la visita ma viene redatta in relazione a quanto riportato agli atti ed è indipendente dalla presenza del riconoscimento dell’invalidità civile.
L’attestazione ha generalmente una validità di un anno, salvo richieste specifiche di rivalutazione anticipata da parte degli Enti interessati. In ogni caso, ai soli fini dell'ADI , la certificazione estende la sua validità per ulteriori sei mesi, in relazione alla durata del programma di cura e di assistenza stabilita sulla base dell’andamento del percorso terapeutico.
Ti potrebbero essere utili:
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2) la certificazione della condizione di svantaggio
Il ministero precisa che la condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza di servizi sociali, sanitari e/o sociosanitari deve sussistere ed essere certificata dalle pubbliche amministrazioni in una fase antecedente alla domanda dell'Assegno di Inclusione
Nel caso in cui nel nucleo familiare fossero presenti componenti in condizione di svantaggio che non siano già oggetto di tutela, il richiedente, in fase di
presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:
− l’amministrazione che l’ha rilasciata;
− il numero identificativo, ove disponibile;
− la data di rilascio;
− l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di
svantaggio.
Pertanto, nel caso in cui il richiedente sia in possesso di adeguata certificazione o attestazione, in relazione sia alla condizione di svantaggio che all’inserimento, in programmi di cura e assistenza dei servizi, sarà sufficiente l’indicazione degli estremi in domanda, con valore di
autocertificazione.
Qualora il richiedente, non sia già in possesso di idonea certificazione o attestazione, deve acquisirla, attraverso l’utilizzo dell'Allegato 1, prima di presentare la domanda di ADI.
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3) Le fasi deI progetto personalizzato per l'inclusione
Il decreto 104 specifica che una volta accolta la domanda di accesso all’ADI 2024 i servizi sociali sono tenuti a effettuare le seguenti fasi del progetto
- – analisi della situazione , in cui sono raccolte informazioni dirette sulla vita reale della famiglia ;
- – valutazione (assessment), in cui vengono selezionate le informazioni per individuare i punti di crisi che sono causa delle difficolta attuali
- – progettazione : Vengono definiti obiettivi, tempistiche, compiti, azioni e responsabilità del progetto di inclusione
- – intervento: vengono messe a disposizione delle famiglie sostegni, azioni, che permettano di realizzare gli obiettivi previsti nel progetto della vita quotidiana
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mentre in tema di lavoro e previdenza sono disponibili
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4)
I programma del webinar 11 luglio 2024 Ministero del lavoro - ANCI
Saluti istituzionali
ANNALISA D’AMATO Capo Area Welfare, Politiche Sociali e Salute, Attività produttive Commercio
e Semplificazione amministrativa, Riforme istituzionali ANCI
CRISTINA BERLIRI Dirigente della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la
Programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Coordina SAMANTHA PALOMBO Responsabile Dipartimento Welfare, Politiche Sociali e Salute ANCI
Interventi
- LE LINEE DI INDIRIZZO SULLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO
STEFANIA PIZZOLLA Funzionaria, Divisione II - Direzione Generale per la Lotta alla povertà
e per la Programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
- LE IMPLICAZIONI SU GePi
CARLOS CHIATTI Esperto della Banca Mondiale
- LE VERIFICHE SULLE CERTIFICAZIONI DELLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI DIVERSE DAI COMUNI
CARMELA DE MARE Dirigente della Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia
e alla Genitorialità – INPS
Risposte ai quesiti
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