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CREDITO INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA: REGOLE DI UTILIZZO

Credito investimenti nella ZES Unica: regole di utilizzo

Le Entrate hanno pubblicato tutte le istruzioni per usare il credito di imposta per chi effettua investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno: domande entro il 12 luglio

Il credito di imposta per le ZES unica mezzogiorno è un contributo a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica.

Ricordiamo che la c.d. “ZES unica” ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. 

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione

In base all'art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

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Ti consigliamo:

1) Credito per investimenti nella ZES Unica: come si può usare

Come evidenzianto anche dalle Entrate, per beneficiare del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare, tra il 12 giugno 2024 e il 12 luglio 2024, all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024 nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta. 

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentualeche verrà resa nota con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione (ossia entro 10 giorni dal prossimo 12 luglio)

Il credito risultante dalla comunicazione è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento. 

In particolare, il credito è utilizzabile:

  • per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra
  • per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

È, invece, inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione.

Al fine di comunicare l’avvenuta realizzazione degli investimenti oppure il ricevimento della certificazione e/o delle fatture elettroniche, a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il relativo credito d’imposta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo modello. Il credito risultate da tali comunicazioni integrative è fruibile secondo le modalità descritte ai precedenti numeri 1 e 2.

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