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PROFESSIONISTI CON CASSA E GESTIONE SEPARATA: QUANDO SCATTA LA PRESCRIZIONE

Professionisti con cassa e Gestione separata: quando scatta la prescrizione

Nuovi chiarimenti INPS sul tema della gestione separata obbligatoria anche per i professionisti con cassa e precisa il termine di prescrizione

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Con il messaggio 2403 del 27 giugno 2024 INPS torna sul tema della gestione separata obbligatoria in alcuni casi anche per i professionisti con cassa ordinistica. In particolare recepisce la piu recente sentenza della Corte costituzionale su questo tema controverso, relativamente ai termini di prescrizione,e riepiloga la situazione normativa  vigente. 

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Ecco in sintesi le indicazioni  aggiornate dell'Istituto. 

1) Obbligo gestione separata per i professionisti iscritti agli ordini

I chiarimenti  riguardo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti soggetti all'iscrizione agli albi professionali si sono resi necessari alla luce di alcune sentenze della Corte Costituzionale, in particolare le sentenze n. 104 del 2022, n. 238 del 2022 e n. 55 del 2024.

 Giova forse ricordare che la Gestione separata è un sistema previdenziale che in generale  riguarda i lavoratori autonomi e professionisti che non sono coperti da altre forme di previdenza obbligatoria. 

L'obbligo include pero anche i professionisti  con cassa previdenziale dell'ordine di riferimento quanto non siano obbligati per varie ragioni ad alcuni versamenti  Per esempio, avvocati con redditi inferiori a una certa soglia non devono iscriversi alla Cassa Forense e versare i relativi contributi, per cui devono  versare contributi alla Gestione separata. 

Lo stesso vale per ingegneri e architetti che, per motivi di altra iscrizione a previdenza  obbligatoria, non versano i contributi a  Inarcassa.

Le sentenze della Corte Costituzionale nel tempo  hanno chiarito vari aspetti controversi della questione

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2) Le sentenze della consulta in tema di obbligo Gestione separata

Con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, la Corte ha stabilito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si estende anche ai professionisti che, nonostante l'iscrizione ad un albo, non sono tenuti a contribuire alla relativa cassa previdenziale. Questa sentenza ha sottolineato l'importanza della "universalizzazione" della tutela previdenziale, garantendo copertura a tutti coloro che non sono già assicurati da altre forme obbligatorie di previdenza.

Successivamente, la sentenza n. 238 del 28 novembre 2022 la Consulta  ha ulteriormente confermato che sia i lavoratori autonomi senza albo sia quelli iscritti ad albi ma non alla  relativa cassa previdenziale devono iscriversi alla Gestione separata. Questo principio è applicabile indipendentemente dai motivi della mancata iscrizione alla cassa, che possono essere sia la non integrazione dei requisiti necessari, sia il divieto derivante dall'iscrizione ad altre forme obbligatorie di previdenza.

Un aspetto critico risolto dalla Corte riguarda le sanzioni civili per l'omessa iscrizione

In particolare, l'articolo 18, comma 12, del DL 98/2011, convertito nella legge 111/2011, non prevedeva esoneri per le sanzioni civili per chi, pur tenuto a iscriversi alla Gestione separata, non lo aveva fatto prima dell'entrata in vigore del decreto. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di questa norma :

  •  nella sentenza n. 104/2022 per gli avvocati  e 
  •  nella sentenza n. 55/2024 per ingegneri e architetti,

 sancendo che questi professionisti devono essere esonerati dalle sanzioni per il periodo antecedente l'entrata in vigore del DL 98.

3) Omessi versamenti alla gestione separata: decorrenza prescrizione

L'INPS, nel suo messaggio, ha anche affrontato il tema della prescrizione dei contributi oggetto di  molti contenziosi, 

L'INPS ha chiarito che, secondo la giurisprudenza consolidata, il termine di prescrizione di cinque anni decorre dalla data prevista per il pagamento, tenendo conto che  tale termine può essere prorogato da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Fonte immagine: Foto di Peggy und Marco Lachmann-Anke da Pixabay
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