Con Risposta n 45 del 19 febbraio le Entrate ribadiscono, confermando l'orientamento precedente, che sono esenti da bollo le fatture per le provviste di bordo assimilate all’esportazione in regime di non imponibilità IVA ex art 8 bis del DPR 633/72,
Il documento analizza una richiesta di chiarimento riguardo l'applicabilità dell'imposta di bollo sulle fatture esenti IVA emesse per la fornitura di carburanti a natanti, in particolare se tali operazioni, assimilate alle esportazioni ai fini IVA, siano soggette all'imposta di bollo.
L'Agenzia delle Entrate conferma che, generalmente, le fatture relative a operazioni economiche assimilate alle esportazioni ai soli effetti dell'IVA non rientrano nelle esenzioni specifiche dall'imposta di bollo previste per le esportazioni di merci.
Tuttavia, esiste un'eccezione per le fatture emesse per forniture a unità navali militari, per le quali si applica l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 15 della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
Nel caso di specie la società istante si occupa di «commercio di carburanti denaturati (prodotto in sospensione di accisa) come da D.M. 255 del 15.12.2015 ex. D.M. 577 del 16.11.1995)», in qualità di proprietaria di un impianto di distribuzione carburanti denaturati situato in un porto italiano.
Essa chiede conferma se sulle predette fatture emesse a fronte della fornitura di carburante ai sensi dell'articolo 8 bis per natanti debba essere applicata l'imposta di bollo di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
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1) Fatture per esportazioni: chiarimenti su esenzione dal bollo
Con l'interpello n. 45/2024 l'Agenzia chiarisce che sono esenti da bollo anche le fatture per gli approvvigionamenti di dotazioni e provviste di bordo assimilate all’esportazione, eseguite in regime di non imponibilità Iva ex articolo 8 bis Dpr 633/72.
Il documento dettaglia l'interpretazione dell'Agenzia riguardo l'applicabilità dell'imposta di bollo sulle fatture esenti IVA, specificamente per le forniture di carburanti a natanti.
Sottolinea che, sebbene le operazioni assimilate alle esportazioni per l'IVA siano generalmente escluse dalle esenzioni dall'imposta di bollo previste per le esportazioni, esiste un'eccezione per le forniture a unità navali militari.
Queste ultime beneficiano dell'esenzione dall'imposta di bollo, come stabilito dall'articolo 15 della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, delineando quindi un quadro normativo specifico per queste operazioni.
Le forniture a unità navali militari beneficiano dell'esenzione dall'imposta di bollo in virtù dell'articolo 15 della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, poiché questa normativa prevede specifiche esenzioni per documenti e atti connessi a determinate categorie di operazioni o soggetti.
L'esenzione per le unità navali militari si inserisce in un contesto più ampio di disposizioni finalizzate a regolamentare in modo differenziato l'applicazione dell'imposta di bollo, tenendo conto della particolare natura o destinazione dell'operazione o dell'atto.
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