Con il messaggio 2368 del 26 giugno 2024 INPS ha pubblicato le istruzioni per l'utilizzo della nuova Convenzione quadro deliberata dal Consiglio di amministrazione relativa agli accordi con istituzioni scolastiche per l’attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO - ex periodi di alternanza scuola lavoro) presso gli uffici territoriali dell'Istituto .
La nuova convenzione sarà attiva dal 9 luglio 2024.
Ecco le principali indicazioni.
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1) Convenzione PCTO scuole - INPS e accordo attuativo individuale
La nuova Convenzione quadro definisce condizioni e modalità attraverso le quali si esplica la collaborazione tra l’istituzione scolastica, promotrice dei PCTO, e la Struttura territoriale INPS disposta ad accogliere studenti per lo svolgimento del PCTO.
Viene fornito in allegato anche l’accordo attuativo - che è parte integrante della Convenzione - funzionale all’attivazione del PCTO per il/la singolo/a studente/ssa che definisce i dettagli del percorso individuale, quali:
- la Struttura territoriale INPS ospitante,
- i nominativi dei tutor designati dall’Istituto e dall’istituzione scolastica,
- la durata del percorso formativo e i relativi orari,
- gli obiettivi formativi in coerenza con l’indirizzo di studi,
- gli obblighi assicurativi e quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ,
- gli altri impegni delle Parti,
- gli estremi delle polizze assicurative,
- la dichiarazione dello/della studente/ssa.
Ai fini dei PCTO, la collaborazione dell’INPS è a titolo gratuito.
Si ribadisce che I PCTO hanno natura formativa e non danno luogo ad alcuna tipologia di rapporto di lavoro con l’INPS, né è prevista alcuna indennità o compenso a carico dell’Istituto.
L’attività di formazione e orientamento del PCTO è progettata e verificata:
- dal docente tutor (interno) dell’istituzione scolastica e
- dal tutor (esterno) della Struttura territoriale INPS ospitante.
Tra i compiti e le funzioni dei tutor rientra: la predisposizione del percorso formativo personalizzato, il raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo, il controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato previsto dall’accordo attuativo. A tale ultimo fine, l’INPS si impegna a rilasciare allo/la studente/ssa apposito badge di rilevazione della presenza nella Struttura territoriale INPS.
La titolarità del percorso, della progettazione e della certificazione delle competenze rimane comunque in capo all’istituzione scolastica.
La Convenzione quadro ha una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su conforme volontà delle parti da manifestarsi tramite scambio PEC, sei mesi prima della scadenza. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di ciascuna delle Parti di risolvere la Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e/o concernenti gli accordi attuativi.
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2) Dall'alternanza scuola-lavoro ai PCTO
Si ricorda che i percorsi di alternanza scuola-lavoro, stabiliti dal decreto legislativo n. 77 del 2005, sono periodi di formazione pratica obbligatori per i corsi del secondo ciclo di istruzione. Progettati e valutati dalle istituzioni scolastiche, possono essere effettuati presso enti pubblici senza costituire un rapporto di lavoro.
In sintesi
- 2009: INPS adotta la "Convenzione quadro per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento".
- 2015: La legge n. 107 rende obbligatori i percorsi di alternanza scuola-lavoro.
- 2018: La legge di Bilancio 2019 li rinomina "percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento" (PCTO) e stabilisce la loro durata.
- 2019: Decreto n. 774 del Ministro dell’Università e della Ricerca definisce le Linee guida dei PCTO.
- 2024 Nuova Convenzione Quadro : INPS continua la collaborazione con le istituzioni scolastiche per implementare i PCTO, offrendo esperienze pratiche agli studenti. il nuovo schema di Convenzione quadro è stato adottato principalmente per adeguarsi alle novità normative su privacy e sicurezza sul lavoro.
Alla scadenza delle convenzioni già sottoscritte secondo la determinazione commissariale n. 50/2009, troverà applicazione il nuovo schema di Convenzione quadro.
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3) Attivazione e firma della convenzione-quadro
Come detto La Convenzione quadro sarà resa disponibile dal 9 luglio 2024, tramite il “Sistema gestionale delle convenzioni”, accessibile dalla rete intranet al seguente percorso: “Servizi” > “Gestione e assistenza sui servizi Internet” > “Sistema gestionale delle convenzioni”.
I Direttori regionali e di coordinamento metropolitano sono delegati alla sottoscrizione delle convenzioni con le istituzioni scolastiche promotrici dei PCTO aventi sede legale nel territorio di competenza. La sottoscrizione avviene, tramite il “Sistema gestionale delle convenzioni”.
L’accordo attuativo del PCTO è sottoscritto, per conto dell’Istituto, dal Responsabile della Struttura territoriale INPS che ospita lo/la studente/ssa, utilizzando il modello allegato al messaggio (Allegato n. 3).
Le convenzioni e gli accordi attuativi devono essere comunque conformi allo schema adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28/2024.
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