Il Ministero della Cultura informa del fatto che, in attuazione di quanto previsto dal D.I. MIC-MEF del 13 agosto 2021, così come modificato dal D.I. MIC-MEF n. 147 del 30 marzo 2023, recante “Disposizioni applicative del credito di imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore di cui all’art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112”, le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, del citato D.I., possono presentare le domande.
Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, se nell'oggetto sociale è prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, e che abbiano tra i propri codici Ateco il codice 5920, nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l’organizzazione di spettacoli musicali dal vivo (articolo 3, comma 2, Di n. 312/2021).
Il bonus, pari al 30% dei costi sostenuti nell’anno di riferimento secondo gli scopi dell’agevolazione, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
In particolare, la domanda per il tax credit musica spese 2023 può essere presentata on line utilizzando, all’interno della piattaforma DGCOL, la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica dal 1 gennaio al 28 febbraio 2024.
Vediamo ulteriori dettagli.
1) Tax credit musica sepse 2023: domande entro il 28 febbraio
Il comunicato datato dicembre 2023 sottolinea che le modalità telematiche di trasmissione dell’istanza sono definite dal decreto direttoriale rep. n. 1781 del 10 maggio 2023, il quale prevede che per accedere all’agevolazione fiscale in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale.
A pena di inammissibilità, la domanda deve essere:
- presentata utilizzando la piattaforma informatica online: “piattaforma DGCOL”;
- firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente secondo le modalità descritte al precedente articolo 2, comma 1. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID;
- completa della documentazione prevista nel D.I. del 13 agosto 2021 e ss.mm.ii. e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma;
- presentata nei termini previsti dall’art. 1 del citato decreto direttoriale. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.
Attenzione al fatto che, parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario:
- consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica,
- oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L.91/2013 – D.I. 13 agosto 2021”.
Attenzione per eventuali necessità di chiarimenti afferenti all’istruttoria è possibile scrivere all’indirizzo: [email protected].