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RINEGOZIAZIONE MUTUO: COME INDICARLA NEL MODELLO REDDITI PF 2024

Rinegoziazione Mutuo: come indicarla nel Modello Redditi Pf 2024

Modello Redditi PF 2024: come indicare la rinegoziazione del mutuo con la propria banca

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Nel Modello Rediti PF 2024 gli interessi passivi sul mutuo per l'acquisto della abitazione principale, vanno indicati al rigo RP7.

Vediamo cosa fare in caso di rinegoziazione del mutuo.

1) Modello Redditi PF 2024: rinegoziazione del mutuo

Al Rigo RP7 vanno indicati gli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale.
Si evidenzia che oltre agli interessi passivi, occorre indicare gli oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.


In dettaglio, nel rigo PR7 va indicato:

  • nella colonna 1 gli importi corrisposti nel 2023 e dovuti per contratti di mutuo stipulati entro il 31/12/2021;
  • nella colonna 2 gli importi pagati nel 2023 e dovuti per contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e l’importo degli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione del mutuo.

Come specificato anche dalle istruzioni al Modello redditi PF 2024 in caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l’acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d’interesse. 

In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. 

Attenzione al fatto che, il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all’estinzione anticipata della provvista in valuta estera). 

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

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