HOME

/

PMI

/

AGRICOLTURA E PESCA 2024

/

SOCCIDA SEMPLICE: IL TRATTAMENTO FISCALE DELL'ACCRESCIMENTO E RIVENDITA ANIMALI

Soccida semplice: il trattamento fiscale dell'accrescimento e rivendita animali

Con Risposta n 134/2024 l'ADE chiarisce la corretta qualificazione fiscale delle operazioni relative alla soccida semplice: gestione e cessione animali

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'istante Alfa s.s. chiede chiarimenti sul corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, della seguente operazione:

  • vendita degli animali acquistati dal Soccidario (Beta S.r.l.) e successivamente rivenduti al macello.

Le Entrate con la Risposta n 134/2024 sinteticamente, chiariscono che la rivendita della quota di accrescimento degli animali, ai fini IVA, rientra nel regime speciale di detrazione per imprenditori agricoli, mentre ai fini delle imposte dirette genera redditi d'impresa. 

L'istante deve assicurarsi che tutte le operazioni siano documentate e conformi al contratto di soccida semplice per evitare riqualificazioni fiscali.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Ti consigliamo: Soccida (e-book 2024)

1) Trattamento fiscale delle operazioni nella soccida semplica: chiarimenti ADE

Più in dettaglio nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate fornisce i seguenti chiarimenti:

  • le operazioni di conferimento e divisione del bestiame nella soccida semplice non sono considerate trasferimenti di proprietà e quindi non sono rilevanti ai fini IVA;
  • la divisione dell'accrescimento degli animali è considerata una fruttificazione del diritto di proprietà del bestiame oggetto del contratto di soccida e quindi fuori campo IVA;
  • sia il soccidante che il soccidario, essendo entrambi imprenditori agricoli, possono avvalersi del regime speciale di detrazione dell'IVA di cui all'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Questo regime prevede una detrazione forfettizzata per gli imprenditori agricoli, mantenendo il rispetto dei principi di afferenza e inerenza;
  • la quota monetizzata non è soggetta a IVA, poiché rappresenta un utile derivante dall'attività associata e non una cessione di beni;
  • l'attività di rivendita della quota di accrescimento acquistata dal soccidario non può essere qualificata come reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del TUIR;
  • poiché l'Istante non svolge alcuna attività ulteriore sulla quota di accrescimento (come trasformazione o manipolazione), la rivendita di tale quota genera redditi da determinarsi analiticamente secondo le ordinarie disposizioni in tema di redditi d'impresa, contenute nell'articolo 56 del TUIR.
Viene specificato che è essenziale che la volontà di costituire una soccida non monetizzata sia riscontrabile nel contratto, nelle scritture contabili e nel comportamento concreto delle parti durante l'esecuzione del contratto.
La stima iniziale, la valutazione e la divisione dell'accrescimento devono essere correttamente documentate e rispettate.


2) Soccida semplice: definizioni e norme di riferimento

La soccida semplice è un tipo di contratto agrario disciplinato dal Codice Civile italiano, specificatamente dagli articoli 2170 e seguenti. 

È un accordo tra due parti, il soccidante e il soccidario, che si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di bestiame. 

Si può riassumenere quantosegue:

  • il soccidante è il proprietario del bestiame conferito per l'allevamento,
  • il soccidario è colui che si occupa dell'allevamento e della gestione quotidiana del bestiame.
  • l'obiettivo del contratto di soccida è l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame, con la successiva ripartizione dei
  • frutti derivanti da questa attività, che includono:
    • l'accrescimento del bestiame.
    • altri prodotti e utili derivati dall'allevamento.

Il bestiame è conferito dal soccidante al soccidario.La stima iniziale del bestiame include il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso, l'età e il relativo prezzo di mercato.

La proprietà del bestiame conferito rimane al soccidante, mentre il soccidario ne assume la custodia; la direzione dell'impresa spetta al soccidante, che deve seguire le regole della buona tecnica di allevamento.

Il soccidario deve prestare il lavoro necessario per la custodia e l'allevamento del bestiame, seguendo le direttive del soccidante.

Al termine del contratto, si effettua una nuova stima del bestiame e il soccidante preleva una quantità di capi corrispondente al bestiame inizialmente conferito.

L'accrescimento, ovvero la differenza tra il peso del bestiame all'inizio e alla fine del contratto, viene diviso tra le parti in base agli accordi stabiliti.

Ti segnaliamo tutti gli e-book e libri per approfondire le tematiche del mondo dell’agricoltura di ConsulenzaAgricola.it

Fonte immagine: Foto di Peggy und Marco Lachmann-Anke da Pixabay

Allegato

Risposta n 134 del 18 giugno 2024
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGRICOLTURA E PESCA 2024 · 19/11/2024 Credito ZES Agricoltura: domande dal 20 novembre

Credito ZES agricoltura: modello e istruzioni per comunicare gli investimenti effettuati fino al 15 novembre. Tutte le regole per il bonus

Credito ZES Agricoltura: domande dal 20 novembre

Credito ZES agricoltura: modello e istruzioni per comunicare gli investimenti effettuati fino al 15 novembre. Tutte le regole per il bonus

Retribuzioni agricoltura:  al via la rilevazione 2024

Inps avvia la rilevazione annuale delle retribuzioni medie per gli operai agricoli, sia a tempo determinato (OTD) che a tempo indeterminato (OTI),

Bonus Agricoltura Mezzogiorno: domande entro il 18 novembre

Per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno spetta un credito d'imposta alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura: vediamo le regole nel provvedimento ADE

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.