Con la Risposta a interpello n 133 del 17 giugno le Entrate chiariscono il perimetro di spettanza dell'art bonus nel caso di un Teatro donato al Comune e posto in ristrutturazione da una Fondazione concessionaria dell'immobile che non solo lo utilizza per attività culturali ma lo ha posto in ristrutturazione.
Sono escluse dal bonus le spese di gestione del teatro, mentre ne sono incluse altre, vediamo maggiori dettagli dalla replica ADE, sentito il Ministero della Cultura competente per materia.
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1) Spettanza Art bonus: chiariento ADE per un Teatro in ristrutturazione
L'ente istante è una Fondazone di diritto privato, senza fini di lucro, con lo scopo di ripristinare e mantenere un elevato standard di servizi in favore della collettività, istituito nel 2020 e iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Istante rappresenta:
- di aver acquisto un immobile chiuso in quanto dichiarato inagibile, per donarlo, nel 2021, al Comune che, nel 2019, con apposita delibera aveva già preventivamente accettato l'immobile in donazione e stabilito che lo avrebbe concesso a titolo gratuito alla costituenda Fondazione nei 9 anni successivi al collaudo degli interventi;
- che, nel 2021, il Teatro è stato concesso in affidamento alla Fondazione ed è stato dichiarato di interesse storico e artistico e assoggettato al vincolo di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con decreto del Ministero della Cultura;
- che in forza di tale concessione e in qualità di concessionario affidatario si occupa dell'opera di integrale restauro dell'immobile, «nonché della dotazione di nuove attrezzature ed impianti necessari per la gestione e l'allestimento di spettacoli teatrali e cinematografici»;
- che, come stabilito dall'accordo di concessione, nei 9 anni successivi al collaudo degli interventi di restauro, avrà diritto allo sfruttamento economico del Teatro. Al termine di tale periodo di concessione, la Fondazione restituirà al Comune il Teatro nello stato in cui si troverà all'esito dell'utilizzo, senza alcun obbligo di remissione a nuovo;
- che come indicato nell'accordo di concessione, il Comune, dovrà contribuire, ad ogni stagione teatrale e fino al termine della concessione, alle spese di gestione con un versamento a favore della Fondazione di un importo annuo non inferiore ad euro 200.000.
L'Istante inoltre evidenzia che intende svolgere in via esclusiva e principale le seguenti attività di interesse generale:
- gestione del Teatro, recuperandone e sviluppando il patrimonio immobiliare, produttivo, artistico, musicale, tecnico e professionale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- promozione e sviluppo della cultura, dell'arte, dello spettacolo, di tutte le espressioni teatrali nonché dell'arte cinematografica.
L'Istante ha evidenziato di aver ricevuto somme sotto forma di erogazioni liberali a sostegno:
- del parziale finanziamento del progetto di acquisto del Teatro nel 2020, nonché dei lavori e delle spese di restauro dello stesso;
- della propria attività di gestione e, in particolare, della realizzazione della stagione teatrale e spettacolistica in corso e futura;
- dell'acquisto della strumentazione multimediale di cui il Teatro necessita per lo svolgimento dell'attività spettacolistica.
Ciò posto, la Fondazione chiede se i soggetti che effettuano erogazioni liberali in danaro finalizzate a:
- sostenere sia il finanziamento del progetto di ristrutturazione del Teatro,
- sia quelle destinate al sostenimento dei propri costi di gestione,
- sia le erogazioni presenti e future effettuate a sostegno della propria attività di organizzazione di spettacoli presso l'immobile ricevuto in concessione,
- possono fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. Art bonus).
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2) Teatro in ristrutturazione: quando spetta l'art bonus
L'agenzia dopo aver riepilogato tutta la normativa di riferimento specifica che con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura.
Esso ha affermato, che «Con riferimento alle erogazioni ricevute dalla Fondazione per gli interventi di restauro da effettuare sull'immobile, si ritiene che queste possano essere ammesse al beneficio. Tanto in ragione dell'appartenenza del bene ad un ente pubblico territoriale, nonché dell'intervenuta dichiarazione di interesse culturale. Inoltre, come specificato dalla norma primaria, il credito d'imposta è riconosciuto anche alle erogazioni effettuate per interventi di manutenzione e restauro di beni culturali pubblici destinate a soggetti concessionari o affidatari del bene. Al contrario, per quanto concerne le erogazioni destinate a sostenere i costi di gestione della Fondazione nonché l'organizzazione di attività spettacolistica, non è possibile rinvenire in capo all'Istante i requisiti necessari al riconoscimento della misura in oggetto. Diversamente da quanto prospettato dall'Istante, infatti, il sostegno delle attività svolte dalla fondazione, sia con riferimento ai costi di gestione della medesima che con riferimento all'attività svolta presso l'immobile in parola, non può configurarsi come sostegno a istituti o luoghi della cultura di appartenenza pubblica. Ai fini di tale qualifica, ciò che rileva sono gli istituti puntualmente individuati dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali).». Ciò in quanto, come affermato nelle citate circolari n. 24/E del 2014 e n. 34/ E del 2023, ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale occorre fare riferimento «al ''sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (i.e., come espressamente precisato negli atti parlamentari, musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)''. [...]. A nulla rileva il riferimento al concetto di appartenenza pubblica astrattamente rinvenibile in capo alla Fondazione in ragione della ''gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica'', dal momento che l'immobile non può qualificarsi come istituto o luogo della cultura.».
Alla luce di quanto illustrato, si ritiene che le erogazioni liberali destinate a sostenere gli interventi di manutenzione e restauro del Teatro possano essere ammesse al beneficio fiscale dell'Art bonus di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 83 del 2014.
Diversamente, le erogazioni liberali destinate al sostenimento dei costi di gestione della Fondazione istante, nonché le erogazioni destinate al sostegno dell'organizzazione di attività spettacolistica, non rientrano nell'ambito di applicazione del beneficio fiscale.
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