Ieri il Cdm ha approvato l'atteso correttivo sul Concordato preventivo biennale.
Come recita il comunicato stampa, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di:
- regime di adempimento collaborativo,
- razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari
- concordato preventivo biennale.
Su quest'ultimo le novità sono essenzialmente due: la corferma del 15 luglio come data per il software dei forfettari, lo slittamento di 15 giorni della data per aderire che passa appunto al 31 ottobre 2024.
Ricordiamo che con Decreto 14 giugno, pubblicato in GU n 139 del 15 giugno, il MEF si è disposta l'approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale.
Le Entrate, dopo il decreto mef, hanno invece reso disponibile il software che fornisce il risultato per aderire all’accordo biennale con il Fisco.
Il Governo tenta di incentivare la misura, chiedendo solo la metà del reddito concordato per il primo anno per arrivare gradualmente al maggior imponibile proposto con il secondo anno di applicazione.
Sinteticamente il calendario del CPB:
- 15 luglio, atteso il software per i forfettari,
- 31 ottobre, data per aderire,
- 30 novembre, primo pagamento.
Leggi anche: Concordato Preventivo Biennale: entro quando si può aderire?
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1) Concordato preventivo biennale: la metodologia della proposta
Con l'art 2 è approvata, in attuazione dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo, la metodologia in base alla quale l'Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato.
La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto di:
- andamenti economici e dei mercati,
- redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione,
- nonché specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali,
ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all'Allegato 1, per l'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.
La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal presente decreto, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all'applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse.
Ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l'elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all'Allegato 1.
I dati che l'Agenzia fornisce ai contribuenti per l'elaborazione della proposta di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel medesimo Allegato 1.
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2) Concordato preventivo biennale: individuati i redditi
Con l'art 3 del decreto si prevede che sulla base della metodologia approvata, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:
- a. il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 15 del decreto legislativo;
- b. il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo;
- c. il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'art. 17 del decreto legislativo.
I redditi e il valore della produzione netta individuati con la metodologia approvata, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.
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3) Concordato preventivo biennale: cause di cessazione
Ai sensi dell'art 4 si prevede che, in base a quanto previsto agli articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, del decreto legislativo, fermo restando quanto previsto agli articoli 21, 22, 32 e 33 del medesimo decreto legislativo, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dai richiamati articoli 19, comma 2 e 30, comma 2, del decreto legislativo, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:
- a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
- 1. danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
- 2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
- 3. l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività;
- 4. la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- d. cessione in affitto dell'unica azienda;
- e. sospensione dell'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- f. sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.
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4) CPB: gli eventi straordinari previ in considerazione
Ai sensi dell'art 5 l'Agenzia delle entrate tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
A tal fine, i redditi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), e il valore della produzione netta di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, sono ridotti:
- a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.
Gli eventi straordinari di cui al comma 1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell'art. 4, verificatesi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.
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