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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: APPROVATO IL CORRETTIVO, ADESIONE AL 31.10

Concordato preventivo biennale: approvato il correttivo, adesione al 31.10

Regole MEF per il Concordato preventivo biennale e software ADE: tutte le regole per la proposta dal Fisco e il calendario di riferimento. Il 20 giugno arriva anche il correttivo

Ieri il Cdm ha approvato l'atteso correttivo sul Concordato preventivo biennale.

Come recita il comunicato stampa, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di:

  • regime di adempimento collaborativo, 
  • razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari 
  • concordato preventivo biennale.

Su quest'ultimo le novità sono essenzialmente due: la corferma del 15 luglio come data per il software dei forfettari, lo slittamento di 15 giorni della data per aderire che passa appunto al 31 ottobre 2024.

Ricordiamo che con Decreto 14 giugno, pubblicato in GU n 139 del 15 giugno, il MEF si è disposta l'approvazione della metodologia  relativa  al concordato preventivo biennale.

Le Entrate, dopo il decreto mef, hanno invece reso disponibile il software che fornisce il risultato per aderire all’accordo biennale con il Fisco.

Il Governo tenta di incentivare la misura, chiedendo solo la metà del reddito concordato per il primo anno per arrivare gradualmente al maggior imponibile proposto con il secondo anno di applicazione.

Sinteticamente il calendario del CPB:

  • 15 luglio, atteso il software per i forfettari,
  • 31 ottobre, data per aderire,
  • 30 novembre, primo pagamento.

Leggi anche: Concordato Preventivo Biennale: entro quando si può aderire? 

1) Concordato preventivo biennale: la metodologia della proposta

Con l'art 2 è approvata, in attuazione dell'art. 9, comma  1,  del  decreto legislativo, la metodologia in base alla quale l'Agenzia  formula  ai contribuenti  di  minori  dimensioni,  che  svolgono  attività nel territorio dello Stato e che sono  titolari  di  reddito  di  impresa ovvero  di  lavoro  autonomo  derivante dall'esercizio  di  arti   e professioni, una proposta di  concordato. 

La  predetta  metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche,  tiene conto di:

  • andamenti economici e  dei  mercati,  
  • redditività individuali e settoriali desumibili  dagli  ISA  e  delle risultanze della loro applicazione,
  • nonché specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, 

ed è individuata nella nota tecnica e  metodologica  di cui all'Allegato 1, per l'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.

La  proposta  di  concordato  è elaborata  sulla  base  della metodologia  approvata  dal  presente  decreto, utilizzando i dati dichiarati  dal  contribuente  e  le  informazioni correlate all'applicazione degli ISA, anche relative ad  annualità pregresse. 

Ai fini dell'elaborazione della proposta  di  concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l'elaborazione  della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all'Allegato 1. 

I dati che l'Agenzia fornisce  ai contribuenti  per  l'elaborazione  della  proposta   di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel  medesimo Allegato 1. 

2) Concordato preventivo biennale: individuati i redditi

Con l'art 3 del decreto si prevede che sulla base della metodologia approvata, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:

  • a. il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui  redditi,  di  cui all'art. 15 del decreto legislativo;
  • b. il reddito d'impresa, rilevante  ai  fini  delle  imposte  sui redditi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo;
  • c.  il  valore  della  produzione  netta,   rilevante   ai   fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'art. 17 del decreto legislativo.

I redditi e il valore della produzione netta individuati con la metodologia approvata, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.

3) Concordato preventivo biennale: cause di cessazione

Ai sensi dell'art 4 si prevede che, in base a quanto previsto agli articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, del decreto  legislativo,  fermo  restando  quanto  previsto  agli articoli 21, 22,  32  e  33  del  medesimo decreto  legislativo,  il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori  valori  della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale  prevista dai richiamati articoli 19, comma  2  e  30,  comma  2,  del  decreto legislativo, rispetto a quelli  oggetto  del  concordato  stesso,  in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

  • a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato  di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma  1, lettera  c),  e  24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
  • b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
    • 1. danni ai  locali  destinati  all'attività d'impresa  o  di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
    • 2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare  la sospensione del ciclo produttivo;
    • 3.  l'impossibilità di  accedere  ai  locali   di   esercizio dell'attività;
    • 4. la sospensione dell'attività, laddove l'unico o  principale cliente sia un soggetto il quale, a  sua  volta,  a  causa  di  detti eventi, abbia interrotto l'attività;
  • c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta  amministrativa  o giudiziale;
  • d. cessione in affitto dell'unica azienda;
  • e. sospensione  dell'attività ai  fini  amministrativi  dandone comunicazione alla Camera  di  commercio, industria,  artigianato  e agricoltura;
  • f. sospensione   dell'esercizio   della   professione   dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza  o  agli  enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

4) CPB: gli eventi straordinari previ in considerazione

Ai sensi dell'art 5 l'Agenzia  delle  entrate tiene  conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente  per  determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
A tal fine, i redditi di cui all'art. 3, comma 1, lettere  a)  e b), e il valore della produzione netta di cui  al medesimo  art.  3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con  il presente decreto, relativi al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31 dicembre 2024, sono ridotti:

  • a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari  che hanno comportato  la  sospensione  dell'attività economica  per  un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
  • b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari  che hanno comportato  la  sospensione  dell'attività economica  per  un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
  • c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari  che hanno comportato  la  sospensione  dell'attività economica  per  un periodo superiore a 120 giorni.

Gli eventi straordinari di cui al  comma  1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere  a), b),  e)  ed  f) dell'art. 4, verificatesi  nel  periodo  d'imposta  in  corso  al  31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data  antecedente  all'adesione  al concordato.

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