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VERIFICHE ATTREZZATURE: ELENCO ABILITATI AGGIORNATO AL 11 NOVEMBRE 2024

Verifiche attrezzature: elenco abilitati aggiornato al 11 novembre 2024

Pubblicato il 56° elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Decreto Direttoriale 117 dell' 11 novembre 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

 Il Ministero del lavoro comunica di avere  adottato  con il Decreto direttoriale del 4 ottobre 2024, n. 117  il “56° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro” (come previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto  legislativo".

In estrema sintesi il nuovo decreto prevede  modifiche  dalla data del presente decreto per le società: 

  • CERVINO s.r.l., 
  • EN.P.I. s.r.l.,
  •  O.C.E. - Organismo di Certificazione Europea s.r.l. e 
  • VAI - Verificatori Associati Italiani s.r.l.
  • ASACERT Assessment & Certification s.r.l. l

1) Obbligo di verifica: quali sono le attrezzature soggette

Si ricorda che l'obbligo di verifica riguarda   le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto,  come, ad esempio, 

  • le scale aeree a inclinazione variabile, 
  • le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
  • gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
  • ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 

ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo  stato di conservazione e di efficienza ai fini della  sicurezza.

La frequenza delle verifiche è indicata  nel medesimo decreto 11.4.2011

ATTENZIONE:

  1.   per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL  che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra  inutilmente  il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.
  2.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione  entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al  controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.

2) Verifiche attrezzature: gli adempimenti dei soggetti abilitati

   Giova ricordare che gli obblighi dei soggetti abilitati  sono i seguenti:

  • il rispetto dei termini previsti dal  D.I. 11.4.2011 e 
  •  l'obbligo di  riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.   Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della   funzione.
  • Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un  periodo non inferiore a dieci anni.
  • Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente  comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione
  •  All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1,   lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni intervenute.

3) Verifiche attrezzature: dettagli sul decreto previgente

Con il  Decreto direttoriale  n. 88  del 4 ottobre 2024  era stato adottato il 55°  elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro in base all'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008.

Sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione  le novità riguardavano le  seguenti società: 

ABP s.r.l., 

BUREAU VERITAS ITALIA  S.p.A., 

CERVINO s.r.l.,

 E.L.T.I. European Lift Testing Italia s.r.l., 

I.M.Q. - Istituto Italiano del Marchio di Qualità  S.p.A. e 

VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l.

AZZURRA Certificazioni s.r.l. 

CERTIFOR S.r.l. - Organismo di certificazione e Ispezione.

Fonte immagine: Foto di Mircea Iancu da Pixabay

Allegati

Ministero Lavoro DM 11 aprile 2024 elenco soggetti verifiche
Ministero Lavoro DD 62 del 2.7.2024 verifiche attrezzature
Ministero lavoro DI 56 del 10.6.2024 verifiche attrezzature
Ministero Lavoro DD 88 del 4.10.2024 elenco abilitati verifiche
Decreto Direttoriale Ministero del lavoro dell'11.11.2024 verifiche attrezzature
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