Con il DL n 76 dell'11 giugno pubblicato in GU n 135 dell'11 giugno vengono fissate ulteriori regole di intervento a sostegno delle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna del 2023.
Vediamo gli interventi per:
- Contributi per beni mobili,
- Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative.
1) Alluvione Emilia Romagna: i contributi per beni mobili
Si prevede che all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6-bis, è aggiunto un comma che preveda che per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario, ai sensi del comma 6-ter, riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di:
- 3.200 euro per il vano adibito a cucina,
- nonche' nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani,
- fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa.
I contributi sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.
2) Alluvione 2023 Emilia Romagna: i contributi per delocalizzazione e acquisto aree alternative
Si prevede che all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 3 sono inseriti commi secondo cui i contributi possono essere altresi' destinati, nei limiti delle risorse disponibili sulla ontabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies:
- a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
- b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.
- inoltre le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonche' gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies.