Il Decreto MIMIT ( in bozza) con le regole attuative del Credito transizione 5.0, ora al vaglio del MEF per la firma definitiva, contiene tutte le regole operative di questa nuova agevolazione introdotta dall'art 38 del DL n. 19/2024 e ritoccato dal DL n 69/2024 convertito in legge n 67/2024. Vediamo l'art 14 necessaria certificazione sul risparmi energetico.
Leggi anche: Credito Transizione 5.0: le regole attuative.
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di supporto per la rendicontazione dei progetti di investimento per la transizione 5.0 (efficientamento energetico) e determinazione credito imposta.
1) Credito transizione 5.0: la certificazione sul risparmio energetico
L'articolo 14 stabilisce le procedure e i requisiti per il rilascio delle certificazioni tecniche riguardanti il risparmio energetico, fondamentali per ottenere i benefici fiscali previsti per i progetti di innovazione.
Si specifica che la riduzione dei consumi energetici deve essere attestata da certificazioni tecniche rilasciate da valutatori indipendenti, sia in fase preventiva che successiva all'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.
La certificazione ex ante comprende:
- informazioni dettagliate sul progetto di innovazione,
- la struttura produttiva coinvolta,
- la riduzione dei consumi energetici e i criteri per definire uno scenario controfattuale.
La certificazione ex post attesta:
- il completamento del progetto
- e i consumi energetici effettivamente conseguiti, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Le certificazioni tecniche sono redatte sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall’emanazione del presente decreto.
I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni includono gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), le Energy Service Company (ESCo) e altri organismi accreditati secondo specifici standard, nonché gli ingegneri iscritti nelle sezioni A dell’albo professionale in possesso di specifici diplomi di laurea.
Questi soggetti devono dichiarare il possesso dei requisiti professionali e dimostrare di non essere in conflitto di interessi o avere condanne penali, garantendo così l'integrità del processo di certificazione.
Inoltre, devono dotarsi di coperture assicurative per proteggere le imprese da valutazioni tecniche errate o falsità nelle certificazioni, garantendo eventuali risarcimenti dei danni provocati dalle loro attività.
2) Credito transizione 5.0: i certificatori
Il comma 5 dello stesso articolo prevede che sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:
- a) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- c) gli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi di almeno uno dei seguenti standard di accreditamento nella loro versione in vigore:
- 1) UNI CEI EN ISO/IEC 17029;
- 2) UNI EN ISO 14065;
- 3) UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, specificatamente per lo standard UNI CEI EN ISO 50001:2018;
- 4) UNI CEI EN ISO/IEC 17024, specificatamente per lo standard UNI CEI 11339;
- 5) UNI CEI EN ISO/IEC 17065, specificatamente per lo standard UNI CEI 11352;
- d) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A dell’albo professionale in possesso dei seguenti diplomi di laurea:
- 1) L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale;
- 2) L09 Lauree in Ingegneria Industriale;
- 3) LM20 Lauree Magistrali in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica;
- 4) LM22 Lauree Magistrali in Ingegneria Chimica;
- 5) LM23 Lauree Magistrali in Ingegneria Civile;
- 6) LM25 Lauree Magistrali in Ingegneria dell’Automazione;
- 7) LM28 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettrica;
- 8) LM29 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettronica;
- 9) LM30 Lauree Magistrali in Ingegneria Energetica e Nucleare;
- 10)LM33 Lauree Magistrali in Ingegneria Meccanica;
- 11) LM34 Lauree Magistrali in Ingegneria Navale.