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EQUO COMPENSO: TAR IN DISACCORDO CON ANAC

Equo compenso: TAR in disaccordo con ANAC

Due sentenze dei tribunali amministrativi regionali confermano l' applicazione della normativa sul giusto compenso ai professionisti Ecco i dettagli

La Legge 49/2023 sull'Equo Compenso, entrata in vigore il 20 maggio 2023, ha inteso creare le basi per garantire un compenso giusto ai liberi professionisti, spesso penalizzati da clausole vessatorie imposte dai "contraenti forti" (grandi imprese, banche, assicurazioni, ecc.). L'applicazione risulta nella pratica abbastanza difficoltosa .

Da segnalare ad esempio che ANAC ha chiesto modifiche e ha anche  proposto l'inapplicabilità della legge sull'Equo Compenso nelle gare pubbliche, ipotizzando la possibilità di ribasso ingiustificato  dell'intero importo a base di gara. 

per approfondire leggi Equo compenso ANAC chiede modifiche 

Tuttavia, i TAR Veneto e Lazio  con due recenti sentenze  hanno sostenuto la piena applicabilità della legge anche ai contratti pubblici, ritenendola conforme ai principi europei di libera concorrenza e stabilimento. Queste sentenze rappresentano un importante precedente giurisprudenziale, e ribadiscono che la Legge sull'Equo Compenso deve  applicata in modo uniforme e rigoroso, proteggendo i professionisti dalle pratiche contrattuali abusive.

Vediamo in maggiore dettaglio .

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1) La legge sull'equo compenso in sintesi

Giova ricordare  in estrema sintesi che l'art. 1 della legge definisce l'equo compenso come proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto e alle caratteristiche della prestazione. Per gli avvocati, il compenso deve rispettare i minimi tabellari del DM 55/2014. Per gli altri professionisti la determinazione è affidata ai consigli nazionali dei relativi ordini

La legge prevede la nullità delle clausole che non rispettano l'equo compenso e identifica clausole vessatorie come:

  • Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
  • Rifiuto della forma scritta per elementi essenziali del contratto.
  • Prestazione gratuita per il professionista.
  • Pagamento oltre 60 giorni.
  • Clausole che penalizzano gli avvocati rispetto alle spese di lite.

e si applica a:

  • Professionisti: avvocati, liberi professionisti iscritti agli Ordini e Collegi, e non iscritti ai sensi della Legge n. 4/2013.
  •  Clienti: imprese bancarie, assicurative, pubbliche amministrazioni, società partecipate e grandi imprese con più di 50 dipendenti o ricavi superiori a 10 milioni di euro. Sono escluse le società di riscossione crediti e quelle di cartolarizzazione.


2) La posizione dell'ANAC

L'ANAC, con il parere precontenzioso n. 101 del 28 febbraio 2024, ha sollevato dubbi sulla compatibilità tra la Legge sull'Equo Compenso e il Codice dei Contratti (D. Lgs. 36/2023).  Vedi  maggiori dettagli nell'articolo  Codice appalti in GU 

In particolare, si pone il problema della possibilità di escludere operatori economici che riducono troppo il compenso professionale nelle gare d'appalto.

3) Sentenza del TAR Veneto n. 632 del 3 aprile 2024

La sentenza del tribunale amministrativo regionale del Veneto  è stata emessa in seguito a una procedura di gara per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, in cui l'operatore economico aveva offerto un ribasso tale da compromettere il compenso professionale.

 Il TAR Veneto ha stabilito che il compenso determinato dall'amministrazione, ai sensi del DM 17 giugno 2016, è da considerarsi non ribassabile dall'operatore economico. Il ribasso del compenso equo comporterebbe la nullità del contratto, considerata una clausola vessatoria e in contrasto con una norma imperativa.

Da evidenziare in particolare i seguenti passaggi:

  • Integrazione della Disciplina di Gara: La disciplina di gara deve essere integrata dalla legge n. 49/2023. L'amministrazione non può semplicemente tenere conto della legge, ma deve applicarla rigorosamente.
  • Eterointegrazione: La legge 49/2023 si applica anche alle procedure di gara, e qualsiasi tentativo di ridurre il compenso equo tramite ribassi è illegittimo.

Il Tar  veneto conclude che  la legge sull'Equo Compenso garantisce margini di flessibilità e competizione economica, senza ostacolare la libera concorrenza nel mercato europeo.

4) Sentenza del TAR Lazio, sede Roma, n. 8580 del 30 aprile 2024

La sentenza riguarda una gara pubblica dove è stato contestato il ribasso eccessivo del compenso professionale.

 Il TAR Lazio ha confermato la posizione del TAR Veneto, affermando la piena applicabilità della Legge sull'Equo Compenso anche nelle procedure di evidenza pubblica.

In particolare  per  il tribunale amministravo la lettura letterale e teleologica della legge 49/2023 conferma la sua applicabilità ai contratti pubblici, senza deficit di coordinamento con il Codice dei Contratti.

 Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 49/2023, in combinato disposto con altre normative professionali, stabiliscono obblighi imperativi che non possono essere derogati e si ribadiscono  i principi cardine seguenti:

  • Nullità delle Clausole Inique: Le clausole contrattuali che non rispettano l'equo compenso sono nulle. Questa nullità è parziale, di protezione e rilevabile d'ufficio dal giudice.
  • Principi di Certezza del Diritto: Il TAR Lazio sottolinea  che i principi di certezza del diritto e legittimo affidamento richiedono che la legge 49/2023 sia rigorosamente applicata nelle procedure di gara.
  •  Conformità alle Norme Europee:  la Legge sull'Equo Compenso non viola i principi di libera concorrenza e stabilimento previsti dal diritto europeo.
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