Il Modello Redditi SC 2024 è la dichiarazione dei redditi delle società di capitali e degli commerciali ed equiparati.
In particolare, deve essere presentato dai seguenti soggetti Ires:
- società per azioni e in accomandita per azioni,
- società a responsabilità limitata,
- società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali,
- società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti in Italia
- enti commerciali, compresi i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti in Italia
- società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia.
Le società e gli enti commerciali non residenti sono obbligati a utilizzare il modello Redditi SC se nell’anno di riferimento della dichiarazione hanno prodotto in Italia (art. 23 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR):
- redditi di impresa derivanti da attività esercitate mediante stabili organizzazioni
- redditi fondiari (reddito dei fabbricati e dei terreni)
- redditi di capitale
- redditi diversi
- redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti.
Tra le novità del Modello Redditi SC 2024 vi è quella dell'imposta sull'adeguamento delle esistenze inziali.
Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXVII dedicata all’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni che consente agli esercenti attività d’impresa, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. L’adeguamento è condizionato al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP pari al 18 per cento e al pagamento dell’IVA.
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1) Redditi SC 2024: imposta adeguamento esistenze iniziali beni
Come evidenziato più in dettaglio nelle istruzioni al Modello, per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR (art. 1, commi da 78 a 84, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
L’adeguamento può essere effettuato:
- mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi
- nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
L’adeguamento comporta, in caso di eliminazione di valori o in caso di iscrizione di valori, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e dell’IRAP, inoltre, in caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto come determinati nella presente sezione.
I valori risultanti dalle variazioni indicate sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP.
Vediamo come compilare la sezione III di cui si tratta
In caso di eliminazione di valori delle esistenze iniziali:
- nel rigo RQ110, va indicato:
- in colonna 1, l’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;
- in colonna 2, l’aliquota media dell’imposta sul valore aggiunto riferibile all’anno 2023. L’aliquota media, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
- in colonna 3, l’imposta dovuta pari all’aliquota di colonna 2 applicata all’importo di colonna 1;
- nel rigo RQ111, va indicato:
- in colonna 1, l’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;
- in colonna 2, il valore eliminato delle esistenze iniziali;
- in colonna 3, l’ammontare pari alla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2;
- in colonna 4, l’imposta dovuta, pari al 18 per cento applicato all’importo di colonna 3;
In caso di iscrizione di valori delle esistenze iniziali,
- nel rigo RQ112, va indicato:
- in colonna 1, il valore iscritto delle esistenze iniziali in precedenza omesse;
- in colonna 2, l’importo dell’imposta dovuta, pari al 18 per cento applicato all’importo di colonna 1.
Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo, utilizzando gli appositi codici tributo.
Si segnala che con la Risoluzione n 30 del 17 giugno, sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per il pagamento della imposta sostitutiva, pur mancando il provvedimento con il coefficiente di adeguamento.
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