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ADEMPIMENTO COLLABORATIVO: REGOLE INTERPELLO PREVENTIVO

Adempimento collaborativo: regole interpello preventivo

Pubblicato il Decreto MEF 20 maggio con le regole per l'interpello preventivo nell'ambito della disciplina dell'adempimento collaborativo: chi ne beneficia

Pubblicato in GU n 132 del 7 giugno il decreto MEF del 20 maggio con modifiche al decreto 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo.

Sull'Adempimento collaborativo leggi anche:  Adempimento collaborativo 2024: approvato il codice di condotta con le novità 2024.

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Ti consigliamo: Adempimento collaborativo grandi imprese e PMI (eBook)

1) Interpello preventivo: regole nel decreto MEF 20 maggio

Il decreto alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Fiscale apporta le modifiche di seguito indicate:

  • nel decreto del 2016 viene inserita la previsione di un invito al contraddittorio, da parte dell’Agenzia, prima di notificare al contribuente una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello o di qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio, con lo scopo di illustrargli la propria posizione;
  • l’ufficio dovrà comunicare al contribuente che ha presentato l’istanza di interpello uno schema di risposta con la sintetica illustrazione della propria posizione, a cui il contribuente più rispondere a sua volta con proprie osservazioni in un termine non inferiore a 30 giorni;
  • dalla data della notifica al contribuente dello schema di risposta, il termine per la risposta all’istanza si sospende di 60 giorni;
  • analogo schema preventivo di risposta viene previsto nel caso di posizione contraria a una comunicazione di rischio;
  • in merito alla tempistica di risposta all’istanza di interpello: in analogia con quanto già introdotto all’articolo 11 dello Statuto del contribuente con la recente riforma (Dlgs n. 219/2023), ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa, viene introdotta una sospensione del termine di 45 giorni previsto per la risposta tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere non viene reso entro 60 giorni dalla richiesta, l’Agenzia risponderà comunque all’istanza di interpello, con la puntualizzazione che, se il periodo di sospensione per la richiesta del parere obbligatorio termina tra 1° e il 31 agosto, anche il termine per la risposta è in ogni caso sospeso fino al 31 agosto.

Si rimanda al decreto 20 maggio del MEF per le altre novità.

Allegato

Decreto MEF 20 maggio 2024 Interpello preventivo
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