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RAPPORTO BIENNALE DI PARITÀ ENTRO IL 20 SETTEMBRE: GUIDA E FAQ

Rapporto biennale di parità entro il 20 settembre: guida e FAQ

Guida ministeriale e nuove faq di chiarimenti per la compilazione del rapporto biennale sul personale maschile e femminile. Il termine per l'invio è prorogato al 20.9,

Ascolta la versione audio dell'articolo

Slittato al 20 settembre 2024  l'invio del rapporto biennale sulla situazione del personale, per la prima volta quest'anno obbligatorio per le aziende con piu di 50 dipendenti.

Il ministero del lavoro ha  pubblicato il 3 luglio  l'avviso  seguente:    Si informa che, al fine di consentire a tutti gli attori di poter accedere alla piattaforma in modo efficace, attese le modifiche introdotte dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 giugno 2024, adottato di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia, con Decreto Interministeriale del 2 luglio 2024, il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2022-2023, inizialmente fissato al 15 luglio 2024 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del summenzionato Decreto del 3 giugno 2024, è differito al 20 settembre 2024.

E' forse una ulteriore risposta per venir incontro alle difficoltà delle aziende dopo che  pochi giorni  prima erano state pubblicate una serie di faq in  risposta  ai molti dubbi espressi da aziende e professionisti ,  che si aggiungevano alla  Guida, già presente  sul sito urponline.gov.it

Vediamo allora i dettagli sulla composizione  del modello, le principali novità delle faq  in tema di conteggio dei dipendenti, aspettativa, retribuzioni e  la normativa sul tema.

1) Rapporto biennale parità: ecco le faq di chiarimento

Le principali chiarificazioni offerte nelle faq ministeriali sono le seguenti:

Classificazione dei dipendenti:  

Nella tabella 2.1, relativa agli occupati al 31 dicembre 2023, i dipendenti devono essere classificati in base alla categoria professionale in cui risultano inquadrati a tale data.

Gli eventuali passaggi di categoria avvenuti nel corso dell’anno sono da indicare separatamente nella tabella 2.4.

Lavoratori distaccati:

I lavoratori distaccati, sia a livello nazionale che internazionale, devono essere computati sia dalla società distaccante che da quella distaccataria.

Questo doppio computo è richiesto poiché i distaccati devono essere obbligatoriamente esposti nel LUL (Libro Unico del Lavoro).

Aziende con sede all'estero:

L'obbligo di presentazione del prospetto riguarda solo le aziende con sede legale all’estero se il numero complessivo dei dipendenti occupati in Italia è superiore a 50.

Le aziende con sede legale in Italia devono escludere dal prospetto i lavoratori occupati presso le loro sedi o filiali all'estero.

Ore lavorate:

Le ore lavorate devono essere indicate distinguendo tra ore normali e straordinarie, ma escludendo quelle dei lavoratori somministrati, poiché non fanno parte della forza lavoro aziendale.

I lavoratori somministrati sono invece evidenziati nel rigo immediatamente precedente a quello delle ore lavorate nella tabella 2.3.

Periodi di aspettativa:

I dipendenti che hanno usufruito di periodi di aspettativa nel 2023, inclusi eventuali periodi non retribuiti, devono essere inclusi nel dato.

Se un dipendente ha usufruito sia di congedi di maternità/paternità obbligatori che di congedo parentale nel corso dell'anno, deve essere computato come un'unità in entrambi i corrispondenti righi della tabella 2.3.

Dato retributivo:

Per quanto riguarda la retribuzione iniziale (tabella 2.7), il dato deve riferirsi al 31 dicembre 2022 e agli occupati a quella data, come già indicato nella prima tabella del prospetto.

Monte retributivo lordo annuo:

Il monte retributivo lordo annuo include il TFR e i fringe benefit imponibili, da esporre distintamente tra le componenti accessorie.

I benefit e gli strumenti di welfare aziendale devono essere indicati nella voce “Altro” della tabella 2.8.1 solo se concorrono alla formazione dell’imponibile fiscale e previdenziale.


2) Rapporto di parita : la compilazione del modello e il conteggio dei dipendenti

Il modello da compilare a partire dal 4 giugno  in forma telematica è stato pubblicato sul sito servizi.lavoro.gov .it  

L’accesso all’applicativo può essere effettuato dal legale rappresentante o da altri soggetti dallo stesso  delegati o abilitati (es. responsabile del personale, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.). Detti soggetti  devono essere in possesso delle credenziali di accesso SPID/CIE

Il Modello  contiene numerose tabelle suddivise in tre sezioni:

Sezione 1 - Informazioni generali sull’azienda





Sezione 2 - Informazioni generali sul numero complessivo di occupati alle date del 31.12.2022 e 31.12.2023




Si ricorda che ai fini del calcolo del limite dimensionale di oltre 50 dipendenti vanno considerati: 

  • tutti gli  occupati nelle diverse sedi, dipendenze e unità produttive in Italia
  • anche delle  aziende con sede legale all’estero che abbiano piu di 50 dipendenti  nel territorio nazionale 
  • compresi dirigenti  apprendisti e personale in smart working

Si conteggiano anche i dipendenti in congedo.

Sezione 3 - Tabella 3.1 – informazioni generali sulle unità produttive nell’ambito provinciale -Occupati per provincia con più di 50 dipendenti, al 31/12/2023 (secondo anno del biennio) 

Nelle tabelle sono contenute  le informazioni relative al personale impiegato  riguardanti lo stato delle assunzioni, la formazione, la promozione professionale, i livelli, i passaggi di  categoria o di qualifica, altri fenomeni di mobilità, l’intervento della Cassa integrazione guadagni, i licenziamenti, i prepensionamenti, pensionamenti e la retribuzione effettivamente corrisposta. 

Tutti i dati per ogni informazione evidenziano la quota relativa al personale femminile.

La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto  alla consigliera o al consigliere regionale di parità. ATTENZIONE 

Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve  essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali.


3) Rapporto parità di genere: la normativa

 Si ricorda che l'obbligo di redazione del rapporto era stato previsto dal  Codice per le pari opportunità (decreto legislativo 198/2006, all'art 46 ) per  le aziende con oltre 100 dipendenti 

E' stato modificato dalla legge 162/2021, grazie alla quale l'obbligo è stato ampliato alle aziende sopra i 50 dipendenti. 

Con il  Decreto interministeriale 29 marzo 2022   sono state ridefinite le  modalità operative per la compilazione 

Il decreto legge Semplificazioni  n. 77/2021) aveva stabilito anche che l'adempimento è necessario  per accedere  alle  gare relative agli investimenti pubblici finanziati con le risorse  del PNRR 

Con il    Decreto Interministeriale del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,  di concerto con il ministro delle pari opportunità è stata  prorogata per il 2022 la prima scadenza del nuovo adempimento relativo ai dati  aziendali del 2022-2023,  dal 30 aprile 2024 al 15 luglio 2024.

A questa pagina  web sono pubblicate le faq ministeriali del 26 giugnoe 3 luglio 2024

4) Rapporto parità: la sanzione per il mancato invio

Per il mancato invio o il rapporto  con dati falsi o incompleti   è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, irrogata dall'ispettorato nazionale del lavoro  in base all’articolo 46, comma 5-bis, del Codice delle pari opportunità.

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Fonte immagine: ministero del lavoro
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