Nelle more dell’implementazione di un sistema telematico per la trasmissione delle dichiarazioni valutarie, l'Agenzia delle Dogane ha adottato istruzioni specifiche per agevolare i soggetti obbligati al fine di rispettare le norme vigenti.
La circolare n.15 del 29.05.2024 dell'Agenzia delle Dogane fornisce istruzioni dettagliate per la presentazione della dichiarazione valutaria e l'esecuzione dei relativi controlli per il traffico commerciale marittimo, crocieristico e della nautica da diporto, in conformità al regolamento UE n. 2018/1672 (Regolamento dell'Unione Europea relativo alla circolazione di denaro contante) e al D.Lgs. n. 195/2008 (d.lgs che recepisce il regolamento UE in materia di dichiarazione valutaria).
Le istruzioni si applicano a tutte le navi e imbarcazioni utilizzate per scopi commerciali, trasporto passeggeri e unità da diporto. Tali istruzioni operative trovano applicazione dal 3 giugno 2024.
Ti potrebbero interessare:
- La Riforma doganale 2024 (eBook)
- Importazioni ed esportazioni 2024 (eBook)
- Manuale di fiscalità internazionale (eBook 2024)
- Commercio internazionale e tutela ambientale (eBook)
- L'Iva nel commercio elettronico B2C e Sportello Unico
- Triangolazioni comunitarie ed extra comunitarie (eBook)
- Obblighi connessi agli scambi intra UE beni e servizi
1) Dichiarazione valutaria traffico commerciale marittimo e nautica da diporto: istruzioni modalità di presentazione
- Presentazione Fisica:
- I soggetti obbligati devono consegnare fisicamente la dichiarazione valutaria presso l'ufficio doganale competente al momento del passaggio alla frontiera.
- Questo obbligo si applica sia al deposito e alla registrazione della dichiarazione, sia all'utilizzo della pre-dichiarazione registrata sul sito dell'Agenzia delle Dogane.
- Presentazione Telematica a mezzo PEC in assenza di operazioni di imbarco/sbarco di denaro contante:
- I comandanti/armatori di navi, imbarcazioni commerciali, passeggeri di unità da diporto e altri soggetti delegati o presenti a bordo, in alternativa alla modalità di presentazione mediante consegna fisica, possono presentare la dichiarazione valutaria anche mediante PEC (posta elettronica certificata) prima dell'attraversamento della frontiera.
- La PEC deve essere inviata all'Ufficio delle Dogane competente per territorio.
- Tale modalità è prevista nel caso in cui il denaro contante trasportato, di importo pari o superiore a 10.000 euro, non venga materialmente sbarcato o imbarcato dal mezzo di trasporto.
Ti segnaliamo i nostri servizi di consulenza:
2) Dichiarazione valutaria traffico commerciale marittimo e nautica da diporto: esecuzione dei controlli
- Anche nel caso in cui il denaro rimanga a bordo nel porto di arrivo o di partenza o in rada dopo l'attraversamento delle acque territoriali, è obbligatorio presentare la dichiarazione valutaria.
- La modalità telematica non consente un immediato riscontro sull'esattezza degli elementi informativi, quindi non prevede il rilascio di un visto di convalida.
3) Dichiarazione valutaria traffico commerciale marittimo e nautica da diporto: operazioni di imbarco/sbarco di denaro contante
In presenza di:
- operazioni di imbarco o sbarco di denaro contante
- di importo pari o superiore a euro 10.000,
i soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi dovranno obbligatoriamente recarsi fisicamente presso l’Ufficio doganale competente per il primo punto di entrata o per l’ultimo punto d’uscita del territorio nazionale per il deposito e la registrazione della dichiarazione ovvero per il completamento della stessa.
Con riguardo a tali casistiche, nei casi di approdo o sbarco al di fuori delle fasce orarie di operatività dell’Ufficio , ovvero laddove non sia presente un Ufficio delle Dogane nel Comune di sbarco/imbarco, al fine di poter disporre della prova di corretto adempimento dell’obbligo in questione, la dichiarazione deve essere anticipata telematicamente a mezzo PEC all’Ufficio territorialmente competente per la registrazione, e consegnata presso il medesimo Ufficio, ovvero quello limitrofo , nell’ambito della stessa regione,
- al massimo entro il primo giorno utile successivo all’arrivo o
- antecedente alla partenza per il deposito e registrazione della stessa ovvero il suo completamento.
La ricevuta della PEC potrà essere esibita in caso di controllo antecedente alla presentazione fisica presso l’Ufficio competente.
Ti potrebbero interessare:
- La Riforma doganale 2024 (eBook)
- Importazioni ed esportazioni 2024 (eBook)
- Manuale di fiscalità internazionale (eBook 2024)
- Commercio internazionale e tutela ambientale (eBook)
- L'Iva nel commercio elettronico B2C e Sportello Unico
- Triangolazioni comunitarie ed extra comunitarie (eBook)
- Obblighi connessi agli scambi intra UE beni e servizi