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SALUTE LAVORATORI: IN GU NUOVO DECRETO SULLE SOSTANZE PERICOLOSE

Salute lavoratori: in GU nuovo decreto sulle sostanze pericolose

In GU il decreto di recepimento della direttiva UE sulla salute dei lavoratori con nuovi obblighi riguardanti le sostanze tossiche per la riproduzione. Una guida INAIL

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2024  è stato approvato in via preliminare un decreto legislativo  di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la precedente in tema  di  protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro .

Il testo definitivo D.LGS 135 2024 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 26 settembre 2024  

In particolare le nuove norme  prevedono l'inserimento delle sostanze tossiche per la riproduzione (sostanze reprotossiche)  tra quelle  soggette a controlli e verifiche e alcuni livelli soglia di sostanze già presenti.  Di conseguenza per i datori di lavoro  è necessario modificare DVR  e cartelle sulla sorveglianza sanitaria. Le novità entrano in vigore l'11 ottobre 2024 

Vediamo più in dettaglio.

SCARICA QUI IL TESTO 

1) Le modifiche al TU sicurezza: inserimento sostanze reprotossiche

Il testo di legge   prevede in particolare modifiche al testo unico sulla sicurezza 81 2001, in  conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, recepito dalla Direttiva 2022/431. Entra in vigore l'11 ottobre 2024.

Sul tema INAIL aveva  già pubblicato un documento di approfondimento:  "NOVITÀ IN TEMA DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A SOSTANZE REPROTOSSICHE E FARMACI PERICOLOSI"

Con il decreto legislativo si modifica  innanzitutto la denominazione del secondo capo del titolo IX,  che diventa «protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione» e  sono previsti di conseguenza  interventi  in tutti i  seguenti  ambiti 

  •     l’individuazione e la valutazione dei rischi di esposizione ad agenti pericolosi per la salute ; 
  •     l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite); 
  •     le informazioni da fornire all’autorità competente; 
  •     le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione; 
  •     l’accesso alle zone di rischio; 
  •     le misure igieniche e di protezione individuale; 
  •     l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
  •     la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti; 
  •     la conservazione della documentazione.


2) Sostanze reprotossiche: le conseguenze per i datori di lavoro

 Il recepimento della direttiva comporta  per i datori di lavoro nuovi divieti di utilizzo di  queste   sostanze tossiche  o, per quelle con valore limite,  l'impossibilità di   produzione  in ambienti chiusi.

Diventerà dunque necessario per  numerose aziende aggiornare i documenti di valutazione del rischio e i piani di formazione e informazione  dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione, nonché agli agenti cancerogeni o mutageni «compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi». 

Riguardo l’obbligo di  sorveglianza sanitaria  verranno fissati specifici  valori limite biologici  che saranno  indicati nell’allegato XLIII-bis del Dlgs 81/2008, sulla base dei quali dovranno essere  aggiornati anche registro di esposizione e cartelle sanitarie dei dipendenti .

I dati riguardanti l’esposizione a sostanze tossiche dovranno essere  conservati per almeno cinque anni dalla cessazione  dell'esposizione al rischio.

Viene anche modificato l’allegato III della direttiva 2004/37/Ce,  con l'inserimento di nuove sostanze  e nuovi valori  limite per altre, tra cui il benzene.

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