HOME

/

FISCO

/

OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE

/

GESTORE PIATTAFORMA DIGITALE: CHIARIMENTI SU OBBLIGO COMUNICAZIONE DATI AL FISCO

Gestore Piattaforma digitale: chiarimenti su obbligo comunicazione dati al Fisco

Le Entrate chiariscono con interpello quando un soggetto è considerato Gestore di piattaforma digitale ai fini della comunicazione dati della DAC7

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Risposta a interpello n 122 del 3 giugno le Entrate replicano ad una piattaforma digitale di intermediazione specificando se in base ai suoi requisiti essa debba adempiere all'obbligo di comunicazione dati ai fini degli obblighi derivanti dalla Direttiva dac7.

La società ''Alfa'' attiva nel settore del turismo ''incoming ', si occupa, anche per il tramite di una piattaforma di prenotazione alberghiera operante solo in Italia, della promozione e commercializzazione del territorio. 

La piattaforma, agendo quale intermediaria tra il ''venditore'' (struttura alberghiera) ed il cliente finale, non gestisce direttamente né le transazioni né i pagamenti. 

I dubbi dell'Istante riguardano le nozioni di ''piattaforma'' e di ''corrispettivo'' illustrate, rispettivamente, alle lettere a) ed l) dell'articolo 2 del citato Decreto legislativo n 32/2023. 

La Società sottolinea che la piattaforma non accredita alcun corrispettivo al venditore per l'attività pertinente da questi esercitata.

La struttura alberghiera, difatti, incassa il corrispettivo direttamente dal cliente mentre alla Società viene riconosciuta una commissione per l'attività di intermediazione svolta. 

Sinteticamente le Entrate specificano che la società che tramite una piattaforma digitale di prenotazioni alberghiere agisce in qualità di intermediario tra cliente e struttura ricettiva si configura come “gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione” e, pertanto, ha l’obbligo di inviare all’Agenzia delle entrate i dati previsti dal Dlgs attuativo della direttiva Ue contro le frodi fiscali.

1) Gestore Piattaforma digitale: chi deve comunicare i dati al Fisco

L'Italia ha dato attuazione alla DAC 7 con il Dlgs. 1° marzo 2023, n. 32

Il Decreto impone ai gestori di piattaforme digitali che soddisfano determinati requisiti (c.d. ''gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione'') l'obbligo di:

  • i) espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale ai fini dell'identificazione dei venditori presenti sulle piattaforme (articoli da 3 a 7 del Decreto);
  • ii) comunicare all'Agenzia delle entrate, al fine del successivo scambio con le Amministrazioni fiscali estere, una serie di informazioni riguardanti i venditori, le attività intermediate per il tramite della piattaforma, i corrispettivi versati ai venditori in relazione a tali attività e, se conosciuti, gli identificativi dei conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi (cfr. gli articoli 10 e 11 del Decreto). 

L'applicazione degli obblighi derivanti dalla DAC 7 decorre dal 1° gennaio 2023. 

Con Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. prot. 406671/2023 del 20 novembre 2023 e n. prot. 406671/2024 del 30 gennaio 2024 sono state individuate, tra l'altro, le modalità di comunicazione delle informazioni da parte dei gestori di piattaforma obbligati. 

In particolare, ai sensi del punto 8 del citato Provvedimento del 20 novembre 2023, i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere le informazioni richieste avvalendosi dei servizi telematici appositamente messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. 

Con riferimento al caso di specie si ritiene che le descritte attività di intermediazione tra strutture ricettive e clienti finali, gestite per il tramite di una piattaforma dedicata alle prenotazioni alberghiere, consentano di configurare in capo all'Istante lo status di ''gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione''

Si osserva, in particolare, che la piattaforma di cui si avvale la Società, consentendo l'interazione tra strutture ricettive e clientela, assicura ai venditori l'efficace e mirato svolgimento delle proprie attività. 

Essa, pertanto, integra i requisiti funzionali richiesti dalla Direttiva e ritualmente ripresi dall'articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto, secondo cui la piattaforma è ''qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti '' 

Non sembra, inoltre, conferente l'obiezione dell'Istante in merito al fatto che la piattaforma non si occupi della gestione degli incassi per le attività pertinenti ospitate.     

Si osserva, in merito alla gestione degli incassi relativi al rapporto tra le strutture ricettive e il cliente finale che. l'articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto, nel prevedere che la nozione di ''piattaforma'' ''include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all'attività pertinente, è volto a comprendere nel perimetro definitorio anche accordi di pagamento e riscossione del corrispettivo, senza che tale funzione costituisca presupposto necessario ai fini della qualificazione di una piattaforma rilevante. 

Sul punto, il paragrafo 4 del Commentario alle Model Rules  che rappresentano un utile strumento ermeneutico  chiarisce che la ''definizione di ''piattaforma'' comprende anche operazioni di raccolta del corrispettivo dagli utenti, in vista del pagamento di tale corrispettivo al venditore, in tutto o in parte, o dopo la fornitura dell'attività pertinente ' (enfasi aggiunta alla traduzione non ufficiale). 

In tal senso depone anche la circostanza che, tra le informazioni da comunicare, enucleate dall'articolo 11 del Decreto, figura l'identificativo del conto finanziario sul quale viene accreditato il corrispettivo, solo ove conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, potendo, dunque, tale pagamento essere eseguito anche direttamente in favore del venditore o di altro soggetto cui è intestato il conto. Parimenti non risulta ostativa all'attribuzione della qualifica di ''gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione'' la circostanza che la piattaforma operi solo in Italia. 

Come sottolineato dal Considerando 10 della Direttiva, gli obblighi informativi in esame coinvolgono ''sia le attività transfrontaliere che quelle non transfrontaliere, al fine di garantire l'efficacia delle norme di comunicazione, il corretto funzionamento del mercato interno, la parità di condizioni e il principio di non discriminazione''

L'articolo 13 del Decreto, a cui l'Istante rinvia, riguarda la diversa ipotesi in cui un soggetto si qualifichi come ''gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione'' in più di uno Stato membro. 

In tal caso, al fine di evitare la duplicazione delle comunicazioni e in un'ottica di semplificazione amministrativa, è prevista la possibilità che il ''gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione'' si qualifichi come tale solo in Italia, con le modalità di cui al punto 3 del menzionato Provvedimento del 20 novembre 2023. 

Pertanto l'Istante assume la qualifica di ''gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione'' divenendo, pertanto, destinataria degli adempimenti previsti dagli articoli 10 e ss. del Decreto 

Allegato

Risposta a interpello n 122 del 3.06.2024
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RISPONDE AI-BOOK: LA BANCA DATI CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE · 26/11/2024 Come bisogna considerare l'Iva all'importazione?

L'IVA all'importazione è un aspetto importante del sistema fiscale e doganale : nella risposta si prende in esame la natura, il regime IOSS, il Regime speciale o postale

Come bisogna considerare l'Iva all'importazione?

L'IVA all'importazione è un aspetto importante del sistema fiscale e doganale : nella risposta si prende in esame la natura, il regime IOSS, il Regime speciale o postale

Nomenclatura combinata: novità dal 1° gennaio 2025

Gazzetta dell'Ue del 31 ottobre con il Regolamento n 2522 del 2024 con modifiche all'Allegato I del Regolamento n 2658/87 sulla nomenclatura combinata

Obblighi Dac 7: le corrette definizioni di venditore e piattaforma

Le corrette definizioni di venditore e piattaforma in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla DAC 7 sullo scambio dati tra le Amministrazioni

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.