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DECRETO SPORT: COMMISSIONE PER VERIFICA EQUILIBRIO ECONOMICO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE

Decreto Sport: Commissione per verifica equilibrio economico delle società sportive

In Gazzetta il DL n 71/2024 con le novità per lo Sport: istituita la Commissione di verifica dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive

Viene pubblicato in GU n 126 del 31 maggio il Decreto n 71/2024 con Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico  agli alunni con disabilità, per il regolare  avvio  dell'anno  scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

1) Commissione verifica equilibrio economico-finanziario società sportive

In particolare con l'art 2  del DL n 71/2024, rubricato Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, si prevede che dopo l'articolo 13, è inserito l'art. 13-bis con in quale si istituitsce la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario  delle  società sportive professionistiche

Essa ha sede a Roma ed è l'organismo competente a effettuare i controlli per i  provvedimenti  stabiliti   nei rispettivi statuti dalle Federazioni  sportive  nazionali.

La Commissione svolge attività di controllo  e  vigilanza sulla  legittimità e  regolarità della gestione   economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di  sport  di  squadra  al  fine  di verificare il  rispetto  dei  principi  di  corretta  gestione,  

il mantenimento dell'equilibrio   economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.

La Commissione  certifica  la  regolarità della gestione economica e finanziaria delle  società sportive  professionistiche, mediante  pareri  obbligatori  che  sono  trasmessi  alle  rispettive federazioni sportive nazionali per l'adozione  dei  provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni  altro provvedimento conseguente.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione:

  • a) ferme restando le competenze della  Commissione  nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, verifica la correttezza e  la  congruità dei  documenti  societari, sulla base  della normativa  civilistica,  societaria  e contabile, nonché delle  previsioni  contenute  nei  regolamenti federali  di riferimento, e indica le misure correttive e  riparatrici;  nei  casi più urgenti,  indica  le rettifiche  da  apportare,  al  fine   di neutralizzare gli  eventuali   effetti   economici,   finanziari   e patrimoniali  di  specifiche  operazioni  di   natura   ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi;
  • b)  verifica  la  documentazione  prevista  dalla   normativa federale  ai  fini  del  rilascio  della  licenza  nazionale  per  la partecipazione  alle  competizioni,  sulla  base  delle  prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformità ai principi  degli  organismi sportivi  internazionali  competenti  nelle  specifiche   discipline, emettendo, a tal fine, un parere sulla  correttezza  contabile  della documentazione entro la data  concordata  con  congruo  anticipo  con ciascuna delle federazioni sportive nazionali di  riferimento  e,  in ogni caso,  almeno  30  giorni  prima  dell'inizio  della  rispettiva stagione sportiva;
  • c) richiede in  qualsiasi  momento  il  deposito  di  dati  e documenti contabili  e  societari,  nonché di  ogni  altro  atto  o documento comunque necessario per le proprie valutazioni;
  • d)  effettua,  attraverso  propri  incaricati,  verifiche   e ispezioni presso le sedi delle società;
  • e) richiede alle società sportive professionistiche  e  alle Federazioni   sportive   nazionali   di   riferimento    chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia  persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società , compreso il soggetto cui sia riconducibile il  controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;
  • f)  convoca  i  responsabili   delle   Federazioni   sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento,  i  componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la  società di  revisione  e  i  dirigenti  delle società,  allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili  per le proprie valutazioni;
  • g)  fornisce  pareri  su  questioni  di  propria  competenza, d'ufficio o su  richiesta  di  amministrazioni,  enti  interessati  o società  sportive  professionistiche,  e  propone   alle   Autorità competenti, diverse da quelle di cui alla lettera  i),  nonché alle Federazioni  sportive  nazionali  o  alle  Leghe,  l'attivazione   di indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e  secondo  le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi;
  • h) segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione;
  • i)  attiva  forme di collaborazione  con  la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

La Commissione presenta, entro il 30 settembre  di ciascun anno, una relazione al Parlamento e al Presidente del  Consiglio  dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia  di  sport  sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli  equilibri   economico-finanziari   delle   società sportive professionistiche.

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