HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

TESTO UNICO INFORTUNI INAIL VERSIONE AGGIORNATA

Testo unico infortuni INAIL versione aggiornata

Testo unico infortuni e malattie professionali INAIL d.p.r. 1124/1965: nuova versione aggiornata. Le novità

A distanza di cinque anni dalla sua prima pubblicazione, l’INAIL ha recentemente reso disponibile una versione aggiornata del Testo Unico infortuni sul proprio sito internet.

SCARICA QUI IL TESTO

La nuova edizione, denominata "Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – d.p.r. 1124/1965 – Proposta di Lettura integrata", integra tutte le modifiche normative avvenute fino ad agosto 2023.

1) Le principali novità del Testo unico assicurazione infortuni

L’aggiornamento di agosto 2023 include le rilevanti innovazioni introdotte dal DLgs. 29 agosto 2023 n. 120, che apporta disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi del 28 febbraio 2021 nn. 36, 37, 38, 39 e 40. 

Tra le modifiche più significative, si evidenziiano le novità relative all’assicurazione obbligatoria all’INAIL dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, a partire dal 1° luglio 2023, come stabilito dagli articoli 34 e 37 del DLgs. 36/2021 (cfr. circ. INAIL n. 46/2023).

Altro aspetto rilevante   della nuova versione del Testo Unico riguarda l’estensione della tutela assicurativa  attraverso le modifiche all’articolo 4 del Testo Unico, che riguarda il requisito soggettivo per la tutela assicurativa. Tradizionalmente, tale requisito deve andare di pari passo con il requisito oggettivo di cui all’articolo 1, ma negli ultimi anni è stato talvolta sufficiente per l’assicurazione.

Un esempio significativo è l’articolo 66 comma 4 del DL 73/2021, che riguarda l’assicurazione INAIL nel mondo dello spettacolo.

I decreti applicativi stabiliscono una presunzione legale di pericolosità per le attività svolte dai lavoratori dello spettacolo, integrando le attività protette individuate all’articolo 1 del DPR 1124/65 e l’elenco delle persone assicurate contenuto nell’articolo 4 del medesimo decreto (cfr. circ. INAIL n. 11 del 24 febbraio 2022).

2) Il testo in due versioni

Il nuovo Testo Unico si distingue anche per la sua struttura che comprende due versioni:

  1.  Nella prima parte, viene presentato il risultato finale del lavoro di lettura integrata, facilitando una rapida e semplice consultazione. 
  2. La seconda parte, invece, offre la versione originale del decreto con l’evidenza delle modifiche e integrazioni apportate, utile per chi desidera approfondire il percorso evolutivo delle norme.

Il testo illustra quindi  anche i complessi percorsi normativi che hanno portato all’estensione della tutela assicurativa a nuovi soggetti. Ad esempio, si menziona il percorso per l’assicurazione dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. 

Inoltre, si evidenzia l’estensione della tutela assicurativa agli studenti e al personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, avvenuta con l’articolo 18 del DL 48/2023.  Va ricordato che quest’ultima misura ha carattere provvisorio, operando sperimentalmente per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024.

 La possibilità di consultare sia la versione integrata che quella originale con le modifiche evidenziate rende il testo particolarmente utile per approfondire l’evoluzione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3) Art 28 mancato invio retribuzioni e accertamenti INAIL

 

Un’ulteriore novità riguarda l’ultimo comma dell’articolo 28 del Testo Unico, che disciplina il comportamento dell’INAIL in caso di mancato invio del foglio salari. 

Questo il testo in oggetto: In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, l'Istituto assicuratore può o procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l'accerta mento stesso, o effettuare la liquidazione del premio  dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell'ultimo  periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell'Istituto assicuratore sia

per il premio sia per le sanzioni civili, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso.

Questa disposizione è di particolare importanza perché costituisce la base normativa per gli accertamenti da parte dell’Istituto, che potrebbero essere  incrementati  in futuro grazie all’aumento delle risorse ispettive disposto dall’articolo 31 del DL 19/2024 PNRR  (conv. L. 56/2024).



Su altri  temi specifici visita la sezione in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro

Fonte immagine: inail
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/06/2024 Uniemens: nuovo codice contributo malattia lavoratori intermittenti

Nuovo codice per il contributo malattia da inserire nel flusso Uniemens per i datori di lavoro con personale intermittente adibito a un’attività propria dei pubblici esercizi

Uniemens: nuovo codice contributo malattia lavoratori intermittenti

Nuovo codice per il contributo malattia da inserire nel flusso Uniemens per i datori di lavoro con personale intermittente adibito a un’attività propria dei pubblici esercizi

Bando ISI 2023: elenchi rinviati

Bando ISI INAIL 2023: la pubblicazione degli elenchi provvisori è rinviata. Qui i link a documenti, regole tecniche contatti assistenza e tabella temporale

Rapporto  biennale di parità: guida e faq di chiarimenti

Guida ministeriale e nuove faq di chiarimenti sui punti ancora dubbi nella compilazione del rapporto biennale sul personale maschile e femminile, in scadenza il 15 luglio

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.