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NOTE DI CREDITO: ALTRE PRECISAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Note di credito: altre precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’ultima versione della “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” propone alcune importanti precisazioni sull’emissione di documenti rettificativi IVA

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Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della sua “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro, così giunta alla versione 1.9 del 5 marzo 2024.

La guida rappresenta un compendio dedicato agli operatori economici obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico.

Nella guida aggiornata si trovano alcune precisazioni relative a specifici casi di emissione delle note di credito. Ovviamente le precisazioni fatte in questa sede dall’Agenzia non riguardano il merito del diritto all’emissione dei documenti rettificativi IVA, ma specificano il corretto comportamento formale da seguire in alcuni specifici casi.

Da un punto formale, nel contesto del sistema della fattura elettronica, l’emissione di una cosiddetta nota di credito, ex articolo 26 del DPR 633/72, nella generalità dei casi si realizza con l’emissione di un documento in formato xml, similare a quello previsto per la fattura elettronica, avente il codice TD04, oppure il codice TD08 per il caso della nota di credito semplificata.

Ma in questa sede analizziamo un caso diverso. Preventivamente va ricordato che quando il documento rettificativo IVA vuole appunto rettificare una fattura soggetta a inversione contabile per mancanza del requisito territoriale, il cessionario o committente deve integrare la fattura ricevuta, o emettere una autofattura (a seconda dei casi), e contestualmente rispondere alle richieste normative in tema di esterometro, emettendo un documento in formato xml con codice TD16, TD17, TD18 o TD19, a seconda della fattispecie; così, similmente, quando il cessionario o committente deve integrare o autofatturare una nota di credito ricevuta e soggetta a reverse charge per mancanza del requisito territoriale, questi non dovrà utilizzare il prima citato codice TD04 o TD08, ma utilizzerà i medesimi codici TD16, TD17, TD18, e TD19 previsti per le fatture, indicando gli importi con segno negativo.

1) Le precisazioni contenute sulla guida dell’Agenzia

A pagina 9 della versione aggiornata al 5 marzo 2024 della “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro”, troviamo alcune precisazioni su alcuni specifici casi di emissione di una nota di credito in formato elettronico.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che la sopra descritta modalità di rettifica ai fini IVA, consistente nell’emissione di un documento in formato xml con segno negativo, può essere adottata anche per le rettifiche in diminuzione delle fatture precedentemente emesse con i seguenti codici:

  • TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione fatture;
  • TD21: autofattura per splafonamento;
  • TD22: estrazione beni da deposito IVA;
  • TD23: estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA;
  • TD26: cessione beni ammortizzabili e passaggi interni;
  • TD 28: acquisti da San marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie.

L’Agenzia delle Entrate precisa infatti che “nell’ipotesi di rettifica effettuata con tali modalità il documento trasmesso assume in ogni caso il valore di una nota di variazione ai fini IVA”.

In conseguenza di questa precisazione, invece, in caso di fatture trasmesse utilizzando i seguenti codici:

  • TD24: fattura differita ex articolo 21 comma 4 lettera a) del DPR 633/72;
  • TD25: fattura differita ex articolo 21 comma 4 lettera b) del DPR 633/72;
  • TD27: fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

in queste situazioni, per l’emissione di una nota di credito dovrà essere utilizzato il codice TD04, o TD08 se si preferisce la forma semplificata.

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