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PARI OPPORTUNITÀ: NUOVE DIRETTIVE UE

Pari opportunità: nuove direttive UE

Pubblicate le direttive UE n. 1499 e 1500 del 2024, che definiscono i requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità di genere.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le direttive UE n. 1499 e n. 1500 del 14 maggio 2024 , del Parlamento e del Consiglio europeo, pubblicate   nella Gazzetta Ufficiale Europea  del 29 maggio 2024,    stabiliscono i requisiti essenziali per il funzionamento delle autorità nazionali deputate a vigilare sulla parità di genere in tutto il territorio dell'unione.

L'intento è di migliorare l'efficienza e assicurare l'autonomia di tali enti, rafforzando l'applicazione del principio di pari trattamento definiti  dalle  direttive precedenti in materia,  2006/54/CE e 2010/41/UE, che vengono parzialmente modificate.

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1) Risorse necessarie, strategie, comunicazione

Le direttive sottolineano in primo luogo che gli organismi  per la parità devono essere forniti delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere le loro funzioni e competenze in modo efficiente, inclusi i casi in cui abbiano mandati in altri ambiti

Gli Stati membri devono  assicurarsi che  le autorità deputate possano adottare strategie  adeguate  per informare  i cittadini sui diritti  in   materia di parità di genere sanciti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e sull'esistenza delle autorità per la parità, garantendo a questi enti il potere di prevenire la discriminazione e promuovere la parità di trattamento. Tali iniziative possono comprendere  ad esempio:

  • Promozione di azioni positive e integrazione della dimensione di genere negli enti pubblici e privati;
  • Formazione, consulenza e supporto;
  • Partecipazione al dibattito pubblico;
  • Comunicazione con i soggetti interessati, incluse le parti sociali;
  • Promozione dello scambio di buone pratiche.

2) Accertamenti e azioni legali

Le autorità per la parità devono offrire la possibilità di risolvere le controversie in modo alternativo, tramite mediazione o conciliazione, secondo la normativa e le prassi nazionali. Il mancato raggiungimento di una risoluzione alternativa non impedisce il diritto di intraprendere un'azione legale. Gli Stati membri devono garantire termini di prescrizione sufficienti, sospendendoli durante la procedura alternativa.

Gli Stati membri devono comunque  conferire alle autorità per la parità il potere di indagare sulle violazioni del principio di pari trattamento. Tali autorità devono poter fornire e documentare la loro valutazione, comprendente un'indagine sui fatti e una conclusione sull'esistenza di discriminazioni, mediante pareri non vincolanti o decisioni vincolanti, secondo la scelta degli Stati membri.

Il diritto delle autorità per la parità di intraprendere azioni legali deve  includere in particolare:

a) Il diritto di avviare procedimenti per conto delle vittime;

b) Il diritto di partecipare ai procedimenti a sostegno delle vittime;

c) Il diritto di avviare procedimenti in nome proprio per difendere l'interesse pubblico.

3) Assistenza alle vittime di violenza di genere

Viene specificato inoltre che  con riguardo al fenomeno della violenza di genere  gli organismi nazionali deputati  all'attuazione della parità  devono essere in grado di ricevere denunce di discriminazione e fornire supporto alle vittime, offrendo anche specifiche  informazioni su:

a) Il quadro giuridico e consulenza specifica;

b) I servizi offerti e le procedure;

c) I mezzi di ricorso disponibili, inclusa l'azione legale;

d) Riservatezza e protezione dei dati personali;

e) Possibilità di supporto psicologico o  di altro tipo da parte di altri enti o organizzazioni.

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