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RIMBORSI VOLONTARI E REDDITO AUTONOMI: LE NOVITÀ DEL DL SPORT CONVERTITO

Rimborsi volontari e reddito autonomi: le novità del DL Sport convertito

Pubblicata in GU la legge di conversione del DL con modifiche sul lavoro sportivo: rimborsi forfettari ai volontari, regime fiscale, deroga prestazioni dipendenti pubblici

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E' stata pubblicata ieri  31 luglio 2024 in Gazzetta ufficiale le legge 106  2024 di conversione del Decreto legge 71/2024, ora passa al Senato, che introduce una serie di disposizioni urgenti in materia di sport, oltre che misure in tema di sostegno agli alunni con disabilità e di docenza.

Scarica  QUI il testo coordinato del DL convertito in legge

Le norme in materia di sport occupano i primi 5 articoli e si occupano in particolare di:

  • disciplina del terzo mandato per gli organismi sportivi, 
  • istituzione della commissione per il controllo dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche
  • modifiche alla disciplina dei rimborsi ai volontari in ambito sportivo , 
  • regime fiscale dei compensi degli autonomi 
  • partecipazione dei dipendenti pubblici.

Vediamo di seguito in particolare  le importanti novità quest'ultimo punto.

1) Rimborsi ai volontari anche a forfait

La novità più rilevante interviene con l'art .3,  su un punto sostanziale introdotto dalla riforma dello sport, ovvero la netta distinzione tra prestazioni di lavoro  subordinato e  attività  di volontariato in ambito sportivo.

Si prevede ora, pur mantenendo il divieto di remunerazione dei volontari,   la possibilità di riconoscere agli stessi 

  • rimborsi forfettari  ( cioè non dettagliati sulla base di note spese)
  • per le spese sostenute,  per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, 
  • fino a 400 euro mensili.

La possibilità è limitata ai casi di  attività durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.

Tali erogazioni saranno possibili a condizione che  l'associazione o società dilettantistica  adottino  preventivamente una  delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso .

Diverrebbe poi necessario  da parte dell'ente   comunicare i  nominativi  dei volontari interessati  – con relativi importi percepiti ,  tramite RASD entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono svolte le prestazioni,  a cura dell''associazione o ente, come già previsto per i direttori di gara.

Giova ricordare che i rimborsi forfettari – al pari dei rimborsi spese analitici e documentati – non concorrono alla formazione del reddito.

In questo caso comunque   inciderebbero sull'eventuale superamento dei limiti di franchigia di 5000 e 15000 euro annui, stabiliti rispettivamente a fini previdenziali e fiscali.

2) Pubblici dipendenti: solo comunicazione preventiva per prestazioni fino a 5000 euro

Il comma 2 dell'art 3  riguarda invece i pubblici dipendenti e intende favorire il reclutamento  nella PA di giovani che svolgono attività sportive collaterali .

Si prevede che per le prestazioni di lavoro sportivo,  fino all’importo complessivo dei corrispettivi di 5.000 euro annui,  sia sufficiente la comunicazione preventiva alla amministrazione di appartenenza, senza necessariamente l'attesa di una autorizzazione formale. 

Nello specifico la modifica interviene direttamente sul d.lgs. n. 165/2001  in quanto inserisce tra le deroghe generali  le "prestazioni di lavoro marginale".

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3) DL Sport convertito in legge: regime fiscale autonomi e co.co.co

Infine, il decreto abroga la previsione dell’art. 53 co. 2 T.U.I.R., che includeva tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti da prestazioni lavorative non subordinate o coordinate e continuative. Questa abrogazione lascia spazio a nuove interpretazioni riguardo l’ammissibilità del lavoro sportivo autonomo occasionale o atipico. 

In sintesi:  i redditi da lavoro sportivo autonomo  non rientrano più automaticamente nella categoria del lavoro autonomo ma si deve distinguere :

Attività Abituale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo abituale e continuativo, continueranno a essere considerate redditi di lavoro autonomo

Attività Occasionale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo occasionale e non continuativo, i redditi  rientrano tra i  redditi diversi.

Anche per questa novità diviene molto probabile l'emanazione di una circolare esplicativa  da parte dell'Agenzia delle Entrate per chiarire questi  nuovi aspetti fiscali e risolvere eventuali dubbi interpretativi, anche in rapporto  alle norme del Terzo Settore.

Fonte immagine: Foto di Tania Van den Berghen da Pixabay

Allegato

Decreto legge 71 del 31.05.2024
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