Con il decreto Milleproroghe 2024 convertito in Legge n 18 del 23 febbraio pubblicata in GU n 49/2024 è stata approvata la possibilità di svolgere a distanza le assemblee di società e associazioni, anche quando tale possibilità non sia prevista dallo statuto.
A regime, le modalità di svolgimento delle assemblee sono regolate dalle previsioni statutarie, le quali posso appunto prevedere, o non prevedere, la possibilità che queste vengano svolte con modalità telematiche.
Durante la fase emergenziale conseguente alla pandemia da Covid 19, il Legislatore aveva prodotto una disciplina in deroga, la quale appunto prevedeva la possibilità di svolgere a distanza le assemblee di società ed enti non commerciali, anche quando tale possibilità non era contemplata dallo statuto.
Più precisamente l’articolo 106 del DL 18/2020, il cosiddetto decreto Cura Italia, conteneva le “norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti”, disposte durante l’emergenza epidemiologica, che si sarebbero dovute espletare a distanza anche in assenza di espressa previsione statutaria, fino a quando “è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da Covid-19”.
Tale normativa transitoria è stata di anno in anno prorogata, l’ultima volta dal decreto Milleproroghe 2023 fino al 31 luglio dello stesso anno.
Con il decreto Milleproroghe 2024, in corso di definizione, tale possibilità è stata ulteriormente prorogata fino al 30 aprile 2024.
Dopo tale data (a meno di una nuova proroga), tornerà in vigore la previgente normativa a regime.
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1) Cosa contiene la deroga
La disciplina transitoria, la cui efficacia è stata prorogata fino al 30 aprile 2024 prevede la possibilità, per società, cooperative, associazioni e fondazioni, di:
- svolgere le assemblee sociali parzialmente o totalmente con modalità virtuali, anche in deroga alle diverse previsioni statutarie;
- svolgere le assemblee sociali anche con modalità totalmente telematica, senza che ci sia la necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario o il notaio;
- esprimere il voto nelle assemblee sociali con modalità elettronica o per corrispondenza, anche in deroga a eventuali previsioni statutarie contrarie, purché si riesca a garantire l’identificazione del votante.
La deroga non incide sui termini ordinariamente previsti per la convocazione delle assemblee, né per quelli relativi all’approvazione dei bilanci.
Anche in assenza di espressa previsione normativa, si ritiene che la deroga possa essere estesa anche alle riunioni dei Collegi sindacali e dei Consigli di amministrazione.
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