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FORMAZIONE SICUREZZA: OBBLIGO FREQUENZA CORSI ANCHE FUORI ORARIO

Formazione sicurezza: obbligo frequenza corsi anche fuori orario

La Cassazione precisa quali obblighi sono a carico dei lavoratori in tema di corsi di formazione per la sicurezza anche fuori dal proprio orario di lavoro.

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La Cassazione ribadisce un obbligo molto ampio a carico dei lavoratori chiamati a  frequentare i corsi di formazione sulla sicurezza anche  in orario extralavorativo purché  remunerato  come straordinario  per il dipendente. 

Vediamo i dettagli del caso analizzato nella sentenza 12790 del 10 maggio 2024.

1) Rifiuto di partecipare ai corsi per la sicurezza fuori dal proprio turno

Il caso riguarda  il dipendente di una spa che ha rifiutato di partecipare  a corsi di formazione programmati al di fuori del  suo turno di lavoro e con oneri economici a suo  carico, ma con la previsione di pagamento degli straordinari.

A seguito di ripetute assenze  ai corsi per la sicurezza organizzati al di fuori del suo turno di lavoro , presso il comune di residenza,  il dipendente    era stato posto in aspettativa d'ufficio senza retribuzione   e   dopo vari mesi, e adempiendo infine all'obbligo , aveva chiesto  il versamento di quanto  non percepito,  con la motivazione che  "l'attività del corso di sicurezza deve rientrare  nel monte orario ordinario e non in quello straordinario"

Il primo ricorso e anche l'appello del lavoratore sono stati   respinti  con la motivazione che  la norma del TU Sicurezza che prevede l'obbligo (art. 37, comma 12, d. lgs. n. 81/2008)  non impone l'obbligo per il datore  di lavoro di organizzare i corsi di formazione in tema di sicurezza durante il turno di lavoro di ogni singolo dipendente, né l'obbligo di adattare il predetto turno  per consentire la partecipazione ma  invita il datore di lavoro a   organizzare i corsi prioritariamente durante i turni di lavoro dei  suoi dipendenti, compatibilmente con le esigenze aziendali, e  di considerare la frequenza come orario di lavoro.

Nel caso  specifico:

  • il dipendente lavorava come addetto  al centralino con orario dalle 3:45 alle 10:15,
  •  il corso previsto era   di complessive 12 ore (frequentabili in 3 turni di 4 ore o 4 di 3  ore), 
  • al lavoratore era stata offerta la possibilità di  frequentare in Sassari (luogo di residenza, quindi senza oneri)  oppure in un luogo limitrofo  calcolando le ore di formazione parzialmente ricadenti al di fuori del suo orario come lavoro straordinario, 
  • il piano formativo era  stato predisposto in accordo con le organizzazioni sindacali e  riguardava 2141 dipendenti;

Per la corte d'appello cosi come nei primi gradi di giudizio, si  osservava che il  datore di lavoro   ha effettivamente l'obbligo di  di organizzare i corsi di formazione e sicurezza dei lavoratori durante l'orario di lavoro  e senza oneri economici per il lavoratore; ma ha altresì rilevato   che la norma non prevede (né lo potrebbe, salvo  ipotizzare corsi organizzati per 24 ore al giorno, quando il numero di dipendenti è molto elevato e i turni che coprono giorno e notte) che la  formazione del singolo dipendente avvenga durante l'  orario di lavoro di quel lavoratore; al contrario, dispone che la  formazione dei lavoratori avvenga durante l'orario di lavoro, intendendo l'orario complessivo  di attività lavorativa dell'azienda sia ordinario che straordinario  

Veniva inoltre sottolineato il dovere di collaborazione del lavoratore anche in  materia di sicurezza, che in questo caso era stato violato. 

La messa in aspettativa d’ufficio fino alla frequenza del corso è stata qualificata come misura di sicurezza per  l’incolumità dello stesso lavoratore e l' impedimento all’utilizzo    delle sue prestazioni, potenziale fonte di responsabilità del  datore nei confronti di lavoratore non formato. 



2) Obbligo formazione sicurezza per il dipendente: il parere della Cassazione

Nella sentenza della suprema corte, che rigetta il ricorso del lavoratore,  viene confermata dunque  l'interpretazione della corte di appello ,  nel senso che risult ragionevole  una lettura dell’espressione “orario di lavoro” , meno rigida di  quella propugnata dal lavoratore ricorrente. 

Tale espressione  va intesa come comprensiva anche dell’orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, di legge o  previsto dal contratto collettivo, ferma la retribuzione dovuta  con le eventuali maggiorazioni spettanti.

Fonte immagine: Foto di Mohamed Hassan da Pixabay
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