La Cassazione ribadisce un obbligo molto ampio a carico dei lavoratori chiamati a frequentare i corsi di formazione sulla sicurezza anche in orario extralavorativo purché remunerato come straordinario per il dipendente.
Vediamo i dettagli del caso analizzato nella sentenza 12790 del 10 maggio 2024.
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1) Rifiuto di partecipare ai corsi per la sicurezza fuori dal proprio turno
Il caso riguarda il dipendente di una spa che ha rifiutato di partecipare a corsi di formazione programmati al di fuori del suo turno di lavoro e con oneri economici a suo carico, ma con la previsione di pagamento degli straordinari.
A seguito di ripetute assenze ai corsi per la sicurezza organizzati al di fuori del suo turno di lavoro , presso il comune di residenza, il dipendente era stato posto in aspettativa d'ufficio senza retribuzione e dopo vari mesi, e adempiendo infine all'obbligo , aveva chiesto il versamento di quanto non percepito, con la motivazione che "l'attività del corso di sicurezza deve rientrare nel monte orario ordinario e non in quello straordinario"
Il primo ricorso e anche l'appello del lavoratore sono stati respinti con la motivazione che la norma del TU Sicurezza che prevede l'obbligo (art. 37, comma 12, d. lgs. n. 81/2008) non impone l'obbligo per il datore di lavoro di organizzare i corsi di formazione in tema di sicurezza durante il turno di lavoro di ogni singolo dipendente, né l'obbligo di adattare il predetto turno per consentire la partecipazione ma invita il datore di lavoro a organizzare i corsi prioritariamente durante i turni di lavoro dei suoi dipendenti, compatibilmente con le esigenze aziendali, e di considerare la frequenza come orario di lavoro.
Nel caso specifico:
- il dipendente lavorava come addetto al centralino con orario dalle 3:45 alle 10:15,
- il corso previsto era di complessive 12 ore (frequentabili in 3 turni di 4 ore o 4 di 3 ore),
- al lavoratore era stata offerta la possibilità di frequentare in Sassari (luogo di residenza, quindi senza oneri) oppure in un luogo limitrofo calcolando le ore di formazione parzialmente ricadenti al di fuori del suo orario come lavoro straordinario,
- il piano formativo era stato predisposto in accordo con le organizzazioni sindacali e riguardava 2141 dipendenti;
Per la corte d'appello cosi come nei primi gradi di giudizio, si osservava che il datore di lavoro ha effettivamente l'obbligo di di organizzare i corsi di formazione e sicurezza dei lavoratori durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore; ma ha altresì rilevato che la norma non prevede (né lo potrebbe, salvo ipotizzare corsi organizzati per 24 ore al giorno, quando il numero di dipendenti è molto elevato e i turni che coprono giorno e notte) che la formazione del singolo dipendente avvenga durante l' orario di lavoro di quel lavoratore; al contrario, dispone che la formazione dei lavoratori avvenga durante l'orario di lavoro, intendendo l'orario complessivo di attività lavorativa dell'azienda sia ordinario che straordinario
Veniva inoltre sottolineato il dovere di collaborazione del lavoratore anche in materia di sicurezza, che in questo caso era stato violato.
La messa in aspettativa d’ufficio fino alla frequenza del corso è stata qualificata come misura di sicurezza per l’incolumità dello stesso lavoratore e l' impedimento all’utilizzo delle sue prestazioni, potenziale fonte di responsabilità del datore nei confronti di lavoratore non formato.
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2) Obbligo formazione sicurezza per il dipendente: il parere della Cassazione
Nella sentenza della suprema corte, che rigetta il ricorso del lavoratore, viene confermata dunque l'interpretazione della corte di appello , nel senso che risult ragionevole una lettura dell’espressione “orario di lavoro” , meno rigida di quella propugnata dal lavoratore ricorrente.
Tale espressione va intesa come comprensiva anche dell’orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, di legge o previsto dal contratto collettivo, ferma la retribuzione dovuta con le eventuali maggiorazioni spettanti.
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