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ZLS ZONE LOGISTICHE SPECIALI: 80 ML PER IL 2024

ZLS Zone Logistiche Speciali: 80 ml per il 2024

Il DL Coesione in conversione in legge prevede novità per le ZLS, vediamole

Il DL Coesione approvato dalla Camera in data 3 luglio e atteso in GU  con l'art 13 commi da 1 a 3 Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate, vediamo i dettagli.

Per approfondire cosa sono le ZLS leggi anche:  Regolamento delle ZLS: le semplificazioni per le imprese   

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Ti consigliamo: Agevolazioni per le imprese in Zone Economiche Speciali

1) ZLS Zone Logistiche Speciali: 80 ml per il 2024

L’articolo 13, comma 1, introduce un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il credito d’imposta si riferisce a investimenti in beni strumentali, da parte delle imprese già esistenti e delle nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Tale agevolazione fiscale era precedentemente prevista solo per le imprese operanti nelle ZES.
Il comma 2 specifica che tale agevolazione fiscale è concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024.
Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la definizione delle modalità di accesso e fruizione del beneficio e dei relativi controlli.

Viene previsto che tale contributo è concesso per gli investimenti realizzati dall’8 maggio 2024 (data di entrata in vigore del decreto) al 15 novembre 2024 e nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il dossier al decreto precisa che le zone ammissibili a ricevere aiuti a finalità regionale sono previste dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. 

Si tratta di aree dell’Unione europea in condizioni di svantaggio economico, per le quali conseguentemente è ammessa una deroga al divieto generale di concessione degli aiuti di Stato sancito dall’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Queste vengono individuate, generalmente, ogni sette anni in coincidenza con i cicli di programmazione europea, andando a costituire la cosiddetta Carta nazionale degli aiuti di Stato a finalità regionale”, sottoposta all’approvazione della Commissione europea da parte di ciascuno Stato membro.
Con le decisioni del 2 dicembre 2021 e del 18 marzo 2022 , la Commissione europea ha approvato la Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2027.

Fonte immagine: Foto di Jason Goh da Pixabay
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