L’articolo 21 del decreto Coesione n. 60 2024 introduce numerosi incentivi per le nuove attività imprenditoriali avviate in particolare da giovani e in specifici settori produttivi, con misure diverse tra nord-centro e Sud Italia.
Leggi anche Resto al Sud regole in vigore e Dl Coesione aiuti ai giovani disoccupati per mettersi in proprio
Vediamo in particolare le agevolazioni descritta all'art 21 riguardano soggetti disoccupati under 35
- che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025,
- un’attività imprenditoriale nell’ambito di settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
Si attende un decreto attuativo entro 30 giorni e l'approvazione della Commissione europea .
Vediamo intanto piu in dettaglio in cosa consistono i nuovi incentivi , e i requisiti necessari per accedere.
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1) Nuove imprese in settori strategici: esonero contributivo per assunzioni
Le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale nell’ambito dei settori strategici per
- lo sviluppo di nuove tecnologie e
- la transizione digitale ed ecologica
potranno chiedere
- per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028,
- per i dipendenti under 35 assunti a tempo indeterminato dall’1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025,
l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.
Il limite massimo di esonero è pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore
Andranno comunque rispettati i limiti della spesa autorizzata i vincoli territoriali e i criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.
L'esonero non comporterà modifiche al computo delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori .
L’esonero contributivo non è cumulabile con altre agevolazioni contributive mentre sarà integralmente compatibile con la maxideduzione IRES prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 .
Da notare che la norma specifica che lo sgravio non avrà effetto sugli acconti delle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2028 , cioe non si avrà una maggiore imposizione fiscale a causa delle minore contribuzione previdenziale versata.
I dettagli operativi saranno comunque specificati da un prossimo decreto ministeriale.
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2) DL Coesione: Bonus 500 euro mensili ai neoimprenditori
L'art 21 del DL Coesione prevede inoltre la possibilità di avere un contributo anticipato dall’INPS per la nuova attività (una sorta di "ministipendio") per il giovane imprenditore :
- pari a 500 euro mensili
- per la durata massima di tre anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028) ;
il contributo viene erogato in forma anticipata annualmente e non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Il beneficio è riconosciuto nel limite delle risorse stanziate (vedi sotto).
Anche per tale beneficio si devono attendere ulteriori specificazioni dal decreto ministeriale e dal documento di istruzioni INPS nonché la clausola
che subordina l’efficacia della misura all’autorizzazione della Commissione europea.
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3) Neoimprenditori under 35 le risorse stanziate
La norma precisa i limiti di spesa separati per le due tipologie di beneficio.
In particolare,
- per il riconoscimento dell’esonero contributivo è previsto un limite di spesa pari a 5 milioni di euro per l’anno 2024, a 39,5 milioni per l’anno 2025, a 58,8 milioni per l’anno 2026, a 53,7 milioni per l’anno 2027 e a 19,3 milioni per l’anno 2028.
- per il riconoscimento del bonus 500 euro è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a 1,8 milioni di euro per l’anno 2024, a 14,1 milioni per l’anno 2025, a 21,0 milioni per l’anno 2026, a 19,2 milioni per l’anno 2027 e a 6,9 milioni per l’anno 2028.
L ’INPS provvedera al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa totale circa 220 milioni di euro fornendo i risultati d al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze e interrompera eventualmente l’accoglimento delle domande di accesso.