Con la nota 862 del 8 maggio 2024 l'ispettorato del lavoro è intervenuto a seguito di richieste di chiarimenti in tema di revoca delle dimissioni protette dopo il procedimento di convalida dell'ispettorato, come previsto ai sensi dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001.
Vediamo i dettagli nei paragrafi seguenti.
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1) Dimissioni genitori lavoratori in periodo protetto
Va ricordato innanzitutto che per dimissioni protette si intendono quelle rassegnate dai genitori nel periodo , fino ai 3 anni di vita de bambino, nel quale, a protezione della funzione genitoriale, le dimissioni, cosi come gli accordi per la risoluzione consensuale, devono essere ratificate dall'ispettorato del lavoro.
Tale verifica riguarda il fatto che la decisione del lavoratore sia effettivamente frutto di una libera scelta e non, al contrario, imposta dal datore di lavoro.
Le stesse considerazioni valgono per la risoluzione consensuale o le dimissioni presentate nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di proposta di incontro del minore.
l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro è condizionata dalla convalida dell'INL.
Per la richiesta di convalida dal 2022 è stato reso disponibile un modulo telematico di richiesta.
Vedi l'articolo convalida dimissioni protette 2022
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2) La revoca delle dimissioni protette
Sul tema della revoca delle dimissioni dei lavoratori nel periodo protetto l' Ispettorato si è già pronunciato fornendo alcuni chiarimenti in merito alla procedura con le note prot. n. 5296 del 5 giugno 2019, n. 5534 del 13 giugno 2019 e n. 4113 del 26 novembre 2020.
Ora, sulla base del parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 4376 del 6 maggio 2024) viene chiarito che il citato D.Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto ma, secondo l'ispettorato, trattandosi di un atto unilaterale recettizio, non vi sono elementi che impediscano al soggetti di revocarle, sia prima che dopo la convalida delle dimissioni, purché prima della risoluzione effettiva del rapporto.
L'ispettorato ricorda anche quanto già affermato ovvero che anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (così nota prot. n.5296/2019 e nota prot. n. 5534/2019).
Solo nel caso in cui invece le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano già prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte del lavoratore e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.
Sul periodo di sospensione tra l'altro anche la Cassazione è intervenuta con l'ordinanza 5598/2023, specificando che le dimissioni di una lavoratrice restano sospese fino al momento della convalida da parte dell'ispettorato anche oltre il periodo protetto di tre anni.
Leggi per i dettagli Dimissioni in periodo di maternità convalida sempre necessaria
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