Ciò che maggiormente differenzia una SPA quaotata sui mercati regolamentati da una non quotata, dal punto di vista dell’investitore, è la facilità con cui questi possa investire e, specialmente, disinvestire dalla società.
Per una società non quotata il disinvestimento passa ovviamente attraverso la cessione delle azioni, ma può passare anche dal recesso: in questa situazione sarà la società a liquidare la quota al socio che recede.
Quando una SPA è costituita a tempo indeterminato, il recesso del socio è garantito dall’articolo 2328 del Codice civile.
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1) Il Caso n 3/2024 di Assonime
Del recesso del socio da SPA costitituita a tempo determinato si è occupata Assonime sul suo Caso n 3/2024, pubblicato il giorno 8 aprile 2024.
Assonime spiega che, in una SPA non quotata e costituita a tempo determinato, il recesso del socio è possibile in due situazioni che configurano altrettante modalità di recesso:
- recesso consensuale: il recesso è consentito al socio con il consenso unanime di tutti i soci partecipanti alla società, in assenza di una clausola statutaria che disciplini la situazione:
- recesso ad nutum: è il recesso che avviene in conseguenza dell’attivazione di una clausola statutaria che prevede la possibilità di recedere dalla società, dietro manifestazione dell’intento da parte del socio.
Il recesso consensuale non rappresenta una vera e propria forma di recesso, ma va ricondo alla possibilità, prevista dall’articolo 1372 comma 1 del Codice civile, di sciogliere il contratto (di società in questo caso) “per mutuo consenso”.
In conseguenza di ciò, non trova applicazione la disciplina del recesso e il socio non ottiene la liquidazione della quota di diritto, che però può comunque venirgli concessa con l’accordo di tutti i partecipanti alla società.
La liquidazione del socio uscente può essere realizzata attraverso due modalità:
- attraverso l’acquisto di azioni proprie da parte della società, seguendo le prescrizioni previste dall’articolo 2357 del Codice civile;
- oppure, quando la prima modalità non è percorribile (ad esempio per assenza di riserve disponibili), attraverso una riduzione non proporzionale del capitale sociale, ammessa dietro consenso unanime di tutti i soci.
Se l’acquisto di azioni proprie, quando possibile, è una operazione che non presenta particolari sensibilità, lo stesso non può dirsi per la riduzione del capitale sociale; in quanto, una situazione del genere, richiede che vengano tutelati gli interessi degli altri soci e dei terzi.
Se l’interesse degli altri soci è, in un certo qual modo, tutelato dal fatto che il recesso, in questo caso, avviene dietro consenso unanime di tutti i soci partecipanti alla società, lo stesso non potrà dirsi per i terzi creditori, i quali possono fare opposizione, in base all’articolo 2445 del Codice civile.
In caso di accoglimento dell’opposizione può risultare preclusa la liquidazione del socio con risorse provenienti dalla società.
In questa situazione, i criteri di determinazione del valore della quota sono rimesi alla libera negoziazione tra le parti.
Per quanto riguarda, invece, il recesso ad nutum, che avviene in conseguenza dell’attivazione, da parte del socio, di una clausola statutaria che preveda esplicitamente la possibilità di recesso con un determinato preavviso, Assonime sottolinea come la sentenza numero 2629/2024 della Corte di Cassazione abbia stabilito la legittimità dell’esistenza di una tale clausola statutaria, ex articolo 2437 comma 4 del Codice civile.
Tale modalità di recesso costituisce una tipica forma di recesso e, di conseguenza ne segue i meccanismi previsti dalla normativa.
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