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DOMANDE ASSEGNO INCLUSIONE: RICHIESTE RIESAME DAL 27.2

Domande Assegno inclusione: richieste riesame dal 27.2

INPS riepiloga le procedura di risposta alle domande dell'Assegno di inclusione: cosa fare in caso di richieste respinte, sospese

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Le richieste di riesame delle domande per l'assegno di inclusione respinte  possono essere inviate a partire dal 27 febbraio prossimo,  data dalla quale saranno disponibili sul sito istituzionale le motivazioni . Lo precisa  dall'INPS  nel messaggio 684 del 14 febbraio 2024  in cui riepiloga  le procedura di risposta  alle domande del nuovo sussidio per i nuclei familiari meno abbienti . 

L'istituto ricorda  che per ottenere l'assegno  è necessario sia 

  1. presentare la richiesta all'INPS che
  2. firmare il patto di attivazione digitale PAD 

superando poi i controlli preventivi sul possesso dei requisiti 

L'esito delle domande è disponibile nella procedura gestionale accedendo con le proprie credenziali SPID o CIE o CNS

Di seguito i chiarimenti sui diversi casi che si possono verificare  riepilogati anche nell'allegato 1  al messaggio.

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Leggi i dettagli sui requisiti in "Assegno di inclusione si puo fare domanda"

1) Assegno di inclusione: domande accolte e respinte

L'istituto ricorda che per le domande accolte  i beneficiari  possono ritirare la carta ADI nell'ufficio postale,  che viene consegnata anche se il titolare non ha ricevuto l'avviso tramite SMS

Le domande che a seguito dell’istruttoria risultano prive di alcuni requisiti previsti dalla norma sono respinte.  

Nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS,  è consultabile lo stato della domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale. Dal prossimo 27 febbraio sarà disponibile anche il dettaglio delle singole causali di reiezione.

Nei casi di reiezione, il richiedente la misura può presentare motivata  istanza di riesame alla sede INPS, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.

2) Assegno di inclusione: domande respinte

Le domande che a seguito dell’istruttoria risultano prive di alcuni requisiti previsti sono respinte.  

Nella procedura ADI nel  portale INPS,  è consultabile lo stato della domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale. 

Dal prossimo 27 febbraio sarà disponibile anche il dettaglio delle singole causali di reiezione.

La  richiesta di riesame  va presentata alla sede INPS, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui il titolare  ha ricevuto comunicazione dell’esito.

Puo anche essere presentato ricorso giudiziario.

3) Domande assegno di inclusione in stato di EVIDENZA o di SOSPENSIONE per dati ISEE

Quando le domande ADI hanno necessità di un supplemento istruttorio esse vengono poste nello stato di “evidenza” o di “sospensione”.

 In particolare, sono poste in stato “evidenza” e potranno essere gestite dalle Strutture territoriali, le domande la cui attestazione ISEE presenta omissioni e/o difformità, a seguito dei controlli automatizzati effettuati da Agenzia delle Entrate:

  1. sui dati del patrimonio mobiliare auto dichiarati nel Quadro FC2 sez. I e II;
  2. sui dati reddituali eccezionalmente auto dichiarati nel Quadro FC8 sez. II della DSU (nei casi in cui all’interno del nucleo siano presenti componenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi).

In questi casi la Sede  INPS invia apposita comunicazione al soggetto richiedente la prestazione ADI, con la quale richiede di:

         presentare alla sede di competenza idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU;

-         presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; la nuova DSU dovrà essere presentata alla sede di competenza

-         rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica, il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Si precisa che tale funzione non è attiva qualora l’utente abbia agito con le sue credenziali di accesso.

  • Se nel termine di 60 giorni sono stati presentati i documenti giustificativi oppure se è stata rettificata l’attestazione ISEE, o se è stata presentata una nuova DSU  la domanda viene sbloccata 
  • se, diversamente, nel termine di 60 giorni, l’utente non presenta giustificativi  oppure i documenti presentati non sono idonei a la domanda viene respinta.

4) Assegno inclusione.: Domande “sospese” per discordanza nucleo familiare

In caso di discordanza  tra  quanto dichiarato in dsu e i dati presenti nell’anagrafe in tema di nucleo familiare la domanda di ADI viene  posta automaticamente in “sospensione”, al fine di consentire alle sedi territoriali l’accertamento del nucleo  in quanto ci sono e eccezioni che fanno sì che i componenti dei nuclei familiari ai fini ISEE, in alcune ipotesi, non coincidano con quelli risultanti dallo stato di famiglia del dichiarante della DSU 

All’esito delle verifiche l’operatore potrà, pertanto, confermare la discordanza sul sistema ISEE, e porre la domanda ADI in  stato "respinta"  oppure "accolta" 

Le domande assoggettate al controllo preventivo saranno comunque automaticamente elaborate, decorsi 60 giorni dall’inizio della sospensione, in assenza di conferma della discordanza da parte dell’operatore di sede.

Ulteriori motivi di “sospensione” della domanda sono legati  ad altre cause, ad esempio allo stato di informatizzazione degli archivi comunali .

In questi casi , in assenza di riscontro entro sessanta giorni  INPS procede comunque  ad accogliere la richiesta.

Fonte immagine: Foto di Stefan Schweihofer da Pixabay
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