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IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE NELLE SOCIETÀ TRASPARENTI

Il Concordato Preventivo Biennale nelle società trasparenti

La norma interessa società di persone, società di capitali in regime di trasparenza, associazioni professionali

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Accettando la proposta di Concordato Preventivo Biennale, il contribuente si obbliga a versare imposte e contributi calcolati sulla base imponibile concordata sul fisco, invece che in funzione dei redditi effettivamente conseguiti.

L’accordo, da effettuarsi preventivamente e che vincola per un biennio, può risultare favorevole o sfavorevole al contribuente, in base all’effettiva realizzazione di ricavi.

Per cui, può anche accedere che questi debba versare imposte e contributi su redditi che in realtà non ha conseguito.

1) Il problema dei contribuenti in regime di trasparenza

Il Concordato Preventivo Biennale trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legislativo 13/2024; al suo interno una norma forse poco trattata dalla stampa specializzata, è quella contenuta nell’articolo 12, dove al comma 1, il legislatore prescrive che “l'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati”.

Gli articoli 5, 115 e 116 del TUIR disciplinano il regime di trasparenza delle associazioni professionali, delle società di persone, delle società di capitali (che accedono al regime di trasparenza per opzione).

In definitiva la normativa sul CPB prescrive che l’accettazione della proposta di concordato effettuata dalla società (o dall’associazione) in regime di trasparenza, vincola anche i soci al versamento di imposte e contributi in base ai redditi concordati.

Si comprenderà come la situazione può assumere non irrilevanti profili di sensibilità, dato che la base imponibile concordata dalla società può anche risultare superiore a quella poi effettivamente realizzata e ai redditi distribuiti ai soci o ai partecipanti all’associazione.

La principale sensibilità riguarda il fatto che la scelta operata dalla società, anche se vincola i soci, è assolutamente indipendente dalla volontà di questi, dato che la decisione viene assunta solo dagli amministratori in modo indipendente.

Una situazione similare è quella dell’esercizio dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società di capitali, ex articoli 115 e 116 del TUIR: infatti, anche se l’opzione, anche in questo caso, deve essere esercitata dalla società, in sede di decreti attuativi, dato che l’opzione vincola i soci della società partecipata, è stato previsto che gli amministratori possano esercitare l’opzione solo dietro consenso scritto ed esplicito da parte di tutti i soci.

Ai fini dell’accettazione del CPB questa limitazione non è stata finora prevista, per cui gli amministratori possono tecnicamente operare la scelta di accettare la base imponibile proposta dal fisco, a prescindere dal parere dei soci o dei partecipanti.

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