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PRESTAZIONI INAIL AI CITTADINI/E MOLDAVI: LE ISTRUZIONI

Prestazioni INAIL ai cittadini/e moldavi: le istruzioni

INAIL chiarisce l'applicazione dell'accordo di sicurezza sociale tra Italia e Repubblica Moldova in vigore dal 2023. Ecco le principali indicazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2023 la Legge n. 94 dell'11 luglio   con la  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana  e  la  Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale. L'accordo è entrato in vigore il 26 luglio 2023 e ha durata illimitata.

Con la circolare 9 del 11 aprile 2024 anche INAIL fornisce le proprie indicazioni  e riepiloga le previsioni , riprendendo anche la circolare INPS N. 2 2024 sullo stesso tema.

Trovi qui il Testo Unico  sulla sicurezza - D.Lgs 81 2008 - aggiornato 2022

Ti puo  interessare l'ebook  "Lavoro e sicurezza: Casi reali " di R. Staiano. Formulario completo con giurisprudenza e facsimili di ricorso.

1) Accordo Italia-Moldova: campo di applicazione e prestazioni escluse

Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, l'accordo  ricomprende 

a) le prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Inps;

b) le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall'Inail.

Per la Repubblica di Moldova, l’Accordo si applica :

  • alla pensione per limite d'età, 
  • alla pensione di disabilità causata da una malattia generale, 
  • alla pensione e indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale e
  •  alla pensione per i superstiti.

Restano, invece, escluse dal campo di applicazione dell’intesa bilaterale le seguenti prestazioni:

  • - per l'Italia: l'assegno sociale e le altre prestazioni non contributive di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché l'integrazione al trattamento minimo e le prestazioni per le quali l'Italia richiede il requisito della residenza in Italia2;
  • - per la Moldova: le pensioni speciali, le pensioni anticipate per limite di età e gli assegni sociali.
  • In materia di esportabilità delle prestazioni, l’Inail provvederà a erogare ai lavoratori aventi diritto le prestazioni in denaro derivanti da infortunio sul lavoro o da malattie professionali, senza limitazioni e restrizioni.

2) Prestazioni economiche INAIL: esportabilità e presentazione domande

La circolare precisa che l'articolo 4 dell’Accordo prevede l'esportabilità delle prestazioni moldave ai lavoratori che risiedono o dimorano in Italia.

I lavoratori beneficiari di rendite e di altre prestazioni in denaro erogate dall’Inail e residenti in Moldova continuano a beneficiare delle medesime prestazioni, senza limitazioni.

Le domande di prestazioni italiane relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate, per il tramite dell’istituzione competente moldava, CNAS,   all’Inail. L’istituzione competente moldava procederà senza indugio a trasmettere all’Inail le domande e le relative informazioni, unitamente ai documenti rilevanti 

Ugualmente, le domande di riconoscimento o di esportabilità delle prestazioni moldave possono essere presentate dai residenti in Italia all'istituzione competente moldava (CNAS) per il tramite delle Strutture territoriali dell'Inail che le trasmettono allo CNAS.

3) Accordo Italia Moldova Esami medici per prestazioni INAIL

In tema  di accertamenti medici , come da linee guida dell’Istituto in materia di visite  e altri accertamenti medico-legali nei confronti di assicurati residenti all'estero (cfr Circolare Inail 13 maggio 2013, n. 25)   l'accordo prevede  che  per eventuali prestazioni che richiedano  esami  medici questi vengono effettuati dall'istituzione del luogo di residenza e/o dimora su richiesta e a spese dell'istituzione competente dell'altro Stato.

Nel caso in cui l'esame medico venga effettuato anche nell'interesse dell'istituzione del luogo di residenza o dimora della persona interessata, questa istituzione ne sostiene le spese e provvede a trasmettere l’esame medico all'istituzione dell'altra Parte.


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