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DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE NEL TRUST TESTAMENTARIO

Dichiarazione di successione nel trust testamentario

Chiarimenti ADE sulla dichiarazione di successione nel trust testamentario

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Con la Risposta a interpello n.90 dell'11 aprile 2024,  le Entrate chiariscono come versare l'imposta di registro per il trust testamentario.

Il caso di specie tratta di un trust istituito in Italia con atto del 2021 dalla Disponente residente in Italia, e di essere regolato dalla legge di Jersey del 1984. 

Il Beneficiario del Trust è il figlio della Disponente o, in sua mancanza, il coniuge dello stesso o, in sua mancanza, una Fondazione. 

La durata del Trust è stabilita al compimento del 75 esimo anno di età del Beneficiario o, in sua mancanza, del coniuge o, in sua mancanza, al 31 dicembre 2050. 

L'Istante evidenzia che la Disponente è deceduta nel 2022 disponendo delle proprie  sostanze con testamento pubblico con il  quale  ha  nominato  proprio erede universale il Trust.

Il patrimonio della Disponente è composto da beni immobili situati in Italia e da beni mobili.

Il Trustee, quale soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione, ha incaricato un notaio di porre in essere i relativi adempimenti e, pertanto, chiede chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione della dichiarazione di successione.

Sul trust è bene evidenziare che sono in corso, a seguito della riforma fiscale, notevoli cambiamenti sul tema del Trust, per approfondire leggi: Successioni e Donazioni: cosa cambia con le nuove regole.

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1) Trust Testamentario: come si versa l'imposta di registro

Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito ''disponente'' (o settlor), con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi, trasferisce ad un altro soggetto, definito ''trustee'', beni (di qualsiasi natura), affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto  previsto dall'atto  istitutivo  del  trust  per  il raggiungimento  delle  finalità individuate dal disponente medesimo. 

L'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio:

  • del disponente, 
  • del trustee 
  • e dei beneficiari, 

con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti. 

Con  riferimento all'imposizione indiretta di trust validamente costituiti, con la circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E è stato chiarito che, in via generale, l'atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust e gli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust, non sono assoggettati all'imposta sulle successioni e donazioni poiché, in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione, tali atti  non comportano l'attribuzione  definitiva dei  beni al trustee che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in  regime di segregazione patrimoniale, in vista di un ritrasferimento ai beneficiari del trust. 

Gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni, di cui all'articolo 2, comma 47 del decreto legge n. 262 del 2006 (cfr. circolare n. 34/E del 2022, par. 4.4.3).

Ai fini della determinazione dell'imposta da versare, le aliquote e le franchigie previste dall'articolo 2, commi 48 e 49 del decreto legge n. 262 del 2006 sono individuate, all'atto dell'attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario. 

Con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, la richiamata circolare 34/E del 2022 ha chiarito che le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione degli immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo di destinazione, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa mentre quelle eseguite in dipendenza di atti di attribuzione di beni immobili o diritti reali immobiliari dal trustee ai beneficiari sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Il  richiamato  principio  generale  non  muta  nel  caso  in  cui,  come  nel  caso di specie, secondo quanto affermato nell'istanza, la dotazione dei beni nel trust  da parte della  Disponente è  avvenuta  mortis  causa,  mediante testamento  con  cui  la stessa Disponente ha nominato quale erede universale il Trust. 

Al riguardo, si richiamano le pronunce della Corte di Cassazione che più volte ha affermato  che  «l'imposta sulle successioni e donazioni prevista dal d.l. n. 262 del  2006,  art.  2,  comma  47,  così  come  le  imposte  ipotecarie  e catastali  in  misura proporzionale, saranno dovute non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di  ricchezza  ai  sensi  dell'art.  53  Cost.»  e  che  tale  soluzione  viene  estesa  ad  «ogni tipologia di trust» (cfr. tra le altre sentenze nn. 410 del 10/01/2022, 8719 del 30/03/2021, 19167 del 17/07/2019). 

Nel caso di specie, tenuto conto che la dichiarazione di successione non risulta attualmente inviabile per via telematica con il  calcolo delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, è possibile effettuare l'adempimento dichiarativo mediante la presentazione del modello 4 cartaceo rivolgendosi presso l'ufficio territoriale competente in base all'ultimo domicilio del de cuius, come indicato nella FAQ del 5 aprile 2023.

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Fonte immagine: Foto di Lisa Caroselli da Pixabay

Allegato

Risposta n 90 dell'11.04.2024
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