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PEDAGOGISTI ED EDUCATORI: IN PREPARAZIONE IL DECRETO PER L'ALBO

Pedagogisti ed educatori: in preparazione il decreto per l'Albo

Chiuse le iscrizioni per i nuovi albi delle professioni in ambito educativo: pedagogista ed educatore. Vediamo requisiti, iter e regime transitorio in attesa degli albi

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E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 55 del 15.5.2024  per l'istituzione di due nuovi albi professionali per pedagogisti  ed educatori professionali socio-pedagogici. 

La nuova legge  delinea requisiti specifici per l'iscrizione e e l'istituzione del relativo Ordine nazionale. Si potrà essere iscritti ad entrambi gli albi. Le lauree richieste per l'iscrizioni saranno abilitanti.

Si attendono due decreti ministeriali  di attuazione  me nel frattempo è attivo un regime transitorio (vedi ultimo paragrafo)

AGGIORNAMENTO 8 AGOSTO  2024 

Nel decreto Omnibus varato dal Consiglio dei ministri  il 7 agosto 2024 all'art. 5 era presente la proroga del termine per l'iscrizione negli albi regionali al 31 dicembre 2024, invece che entro 90 giorni dalla data di nomina dei commissari locali.

La novità NON  è stata confermata nel testo ufficiale pubblicato in GU.

Vediamo nei paragrafi seguenti i dettagli sui requisiti di accesso e l'iter di attuazione della novità e degli ALBI Professionali, e sul regime transitorio di prima applicazione.

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1) Pedagogisti ed educatori professionali: i requisiti

Pedagogisti

La legge definisce il pedagogista come lo specialista a livello apicale, dei processi educativi con una formazione avanzata. 

Per esercitare legalmente la professione, sarà richiesto il possesso di una delle seguenti lauree:

  • Laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (56/S, LM-50);
  • Laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (65/S, LM-57);
  • Laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche (87/S, LM-85);
  • Laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education (87/S, LM-93);
  • Laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, secondo l'ordinamento precedente al D.M. 509/1999.

L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali, con tirocinio formativo, sara abilitante per l'esercizio della professione di pedagogista.

Inoltre, l'articolo 2 del DDL  apre la possibilità  di iscrizione all'albo agli insegnanti universitari e ai ricercatori che hanno contribuito al campo della pedagogia, consentendo loro l'accesso all'albo.

Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.

 Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.

 La professione  può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Educatori Professionali Socio-pedagogici

Gli educatori professionali socio-pedagogici sono professionisti di livello intermedio riconosciuti per il loro ruolo nei servizi socio-educativi e assistenziali, con requisiti di iscrizione che comprendono:

  • Laurea triennale in ambito socio-pedagogico o titoli equipollenti.
  • Accertamento delle competenze professionali acquisite, analogamente ai pedagogisti.

2) Albi pedagogisti ed educatori socio pedagogici: titoli esteri

Il testo della legge specifica inoltre che :

  • Per l'esercizio della professione  di pedagogista  e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all'articolo 2 rilasciati da università italiane.
  •  Per l'esercizio della professione  di educatore professionale sociopedagocico  e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

3) Albi e Ordine professioni educative: l'iter di attuazione Prime criticità

 Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiranno  l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

La fase di prIMO  avvio si è chiusa con oltre 150 mila domande accolte. C'era attesa per una proroga annunciata Nel decreto Omnibus ma poi non realizzata .

 I sindacati di categoria lamentano che non è chiaro  il termine da quando il requisito dell'iscrizione sia richiesto per le assunzioni . 

Un comunicato del dipartimento della funzione pubblica pero ha  affermato che «I Comuni potranno continuare a utilizzare fino all’anno scolastico 2026-2027 le graduatorie comunali vigenti»

Il disegno di  legge prevede l'emissione di due decreti ministeriali essenziali per l'attuazione completa :

  1. Decreto del Ministro della Giustizia,  responsabile per l'istituzione formale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, questo decreto definirà la struttura operativa, organizzativa e di governance dell'Ordine, delineando le responsabilità e i poteri in termini di gestione degli albi professionali.
  2. Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca: Sarà focalizzato sul riconoscimento dei titoli di studio necessari per l'iscrizione agli albi, garantendo che i percorsi formativi siano adeguati alle esigenze professionali del settore.

Non mancano gli scettici che affermano che l'ordine non sarà utile e costiuuira solo un aggravio di costi per gli iscritti.


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4) Albi o ordine pedagogisti ed educatori: disposizioni transitorie

 In sede di prima attuazione della  legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome ,

  •  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che  provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.
  • entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto provvederà  agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province .

 In sede di prima applicazione  l'iscrizione sarà consentita, su domanda da presentare  entro 90 giorni a partire  dalla data della nomina del commissario 

  • a) per l'albo professionale dei pedagogisti:

1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;

2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;

4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;

5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;

  • b) per l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici:

1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;

3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).


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