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ENTI BILATERALI: NUOVA CONVENZIONE INPS PER LA RISCOSSIONE

Enti bilaterali: nuova convenzione INPS per la riscossione

Convenzione aggiornata e modello di richiesta degli enti bilaterali, Fondi e Casse previdenziali per la riscossione dei contributi dai datori di lavoro

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Inps ha pubblicato nel  messaggio n. 1399 dell'8 aprile 2024, la nuova convenzione  e ll modello di richiesta di  convenzionamento per la riscossione dei contributi per gli  Enti Bilaterali, Fondi, Casse da  parte dei  datori di lavoro  ai fini del  finanziamento degli stessi enti.

L'adesione  ha durata fino al 2026.

Nel messaggio l'istituto ricorda che il servizio di riscossione è soggetto a ad un onere a carico degli enti che viene aggiornato con la nuova convenzione    e a questo proposito chiarisce  le modalità di addebito  delle trattenute e le modalità di richiesta.

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1) Enti bilaterali: oneri di riscossione e modalità riversamento

  •  per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, la trattenuta del 2 per cento sarà applicata sulle somme mensilmente riscosse sino a concorrenza di un importo pari al costo annuo di gestione (1.902,00 euro) sommato all’importo del costo rimborsato dall’INPS all’Agenzia delle Entrate. Tale importo “limite” sarà comunicato a ogni Ente  all’atto della pubblicazione della circolare relativa alle istruzioni per l’operatività 
  •   per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto non è in possesso di dati storici l’accantonamento del 2 per cento verrà effettuato su tutti i versamenti mensili. Non appena disponibili i dati storici, l’Istituto provvederà a comunicare l’importo della soglia annua dell’accantonamento per l’anno successivo.
  • nel caso in cui l'organizzazione interna degli Enti preveda un riversamento delle somme riscosse dall’INPS per loro conto a livello territoriale , le implementazioni delle procedure informatiche necessarie  saranno valutate ai fini della revisione dei costi 
  • Per gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse che hanno la necessità di distribuire il riversamento mensile su più IBAN, il criterio discriminante è rappresentato dalla Struttura territoriale INPS indicata dal datore di lavoro sul modello F24 all’atto del versamento. Questo criterio consente al soggetto convenzionato di gestire la destinazione degli importi a esso riversati dall’INPS, fornendo ai datori di lavoro le opportune indicazioni. 
  • L’Istituto metterà a disposizione dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa tutti i dati necessari a effettuare una corretta riconciliazione contabile tra i flussi in entrata e le somme effettivamente riversate dall’Istituto all’esito delle trattenute effettuate a copertura dei costi.

L’INPS procederà al riversamento solo dopo avere proceduto alla verifica della regolarità contributiva dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa ,  attraverso la procedura DURC on line 

2) Convenzione INPS Fondi bilaterali : richieste di adesione

La Convenzione siglata dall’INPS con l’Ente Bilaterale, il Fondo o la Cassa avrà efficacia dal 90° giorno successivo alla  sottoscrizione. L’avvenuta effettuazione degli adempimenti saranno comunicate  con una specifica circolare attuativa.

La Convenzione sottoscritta avrà validità fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata per una sola volta per un ulteriore triennio.

Gli Enti Bilaterali, i Fondi o le Casse interessati  potranno inviare istanza  con  il modello allegato al  messaggio (Allegato n. 2) :

  • alla Direzione centrale Organizzazione - Area Relazioni  al seguente indirizzo PEC: [email protected]  e anche  per conoscenza, 
  • alla seguente casella e-mail: [email protected].

Gli Enti Bilaterali, i Fondi o le Casse che usufruiscono dell’attuale servizio dell’Agenzia delle Entrate dovranno formulare l’istanza entro e non oltre 60 giorni dalla data  del  messaggio, quindi entro il 7 giugno 2024.

Fonte immagine: Foto di M W da Pixabay
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