L'interpello n 87 dell'8 aprile riguarda specificamente il diritto al rimborso IVA per una società inglese non residente che opera in Italia attraverso una stabile organizzazione, SO.
Si domanda in sintesi come tale società possa recuperare il credito IVA, considerando le modifiche normative e interpretative post Brexit.
Con la Brexit, il Regno Unito è diventato un paese terzo rispetto all'UE, e questo ha comportato l'applicazione di regole diverse per quanto riguarda l'IVA e i rimborsi.
Le aziende britanniche, comprese quelle con stabili organizzazioni in Italia, hanno dovuto adeguarsi a queste nuove regole, che includono, ad esempio, la non partecipazione ai meccanismi di rimborso IVA previsti per i soggetti UE.
Vediamo i dettagli dell'interpello.
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1) Rimborso IVA non residenti: negato alla casa madre inglese
La stabile organizzazione, che opera in Italia, svolge attività di consulenza e supporto per la casa madre inglese.
In particolare, la stabile organizzazione:
- acquista beni e servizi da un fornitore italiano, il quale addebita l’IVA in rivalsa ad aliquota ordinaria;
- rende esclusivamente servizi nei confronti della casa madre.
Il soggetto non residente si domandava quale fosse la corretta procedura per il recupero dell’eccedenza IVA, a decorrere dall’annualità 2023 dopo la Brexit.
In particolare, l'istante chiede chiarimenti sulle seguenti questioni interpretative e domanda:
- Se (...) abbia il diritto di recuperare il credito IVA maturato in Italia a partire dall'anno d'imposta 2024 secondo la procedura prevista dall'art. 38ter del DPR 633/72, ossia attraverso una richiesta di rimborso IVA presentata direttamente dalla Casa Madre in quanto soggetto stabilito al di fuori dell'UE (nel Regno Unito).
- Nel caso in cui (...) non fosse possibile per la Casa Madre ottenere il rimborso del credito mediante l'istanza di rimborso IVA presentata ai sensi dell'art. 38ter del DPR 633/72, se (...) possa recuperare il credito IVA maturato in Italia chiedendone il rimborso attraverso la dichiarazione IVA annuale secondo la condizione prevista dall'art. 30, comma 2, lett. e) del DPR 633/72 (...).
- Se, relativamente all'anno 2023, (...) possa chiedere il rimborso del credito IVA attraverso la dichiarazione IVA annuale da presentare entro aprile 2024 secondo il presupposto previsto dall'art. 30, comma 2, lettera d) del DPR 633/72, come già avvenuto per le annualità precedenti.
L'Agenzia delle Entrate spiega che il rimborso del credito IVA non può essere richiesto nei termini proposti dall'istante per vari motivi, in particolare:
- Nel caso descritto, il richiamo all'articolo 38ter del decreto IVA risulta inconferente tenuto conto che le operazioni passive (servizi di deposito, manutenzione e training del macchinario) sono direttamente imputabili all'istante stabile organizzazione del soggetto non residente che, conseguentemente, deve richiedere il rimborso dell'eccedenza a credito IVA applicando le disposizioni ordinarie contenute nel precedente articolo 38bis, al verificarsi di uno dei presupposti elencati dall'articolo 30 o 34, comma 9, del decreto IVA.
- L'articolo 30, comma 2, del decreto IVA contiene un'elencazione tassativa dei presupposti che consentono la richiesta di rimborso dell'eccedenza del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale (cui si aggiunge quello di cui all'articolo 34, comma 9, del medesimo decreto), al di fuori dei quali lo stesso deve necessariamente essere riportato in detrazione e/o in compensazione nel periodo d'imposta successivo. In particolare, il presupposto di cui alla lett. e) del citato articolo 30 opera qualora il contribuente si trovi «nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17» del medesimo decreto IVA. Quest'ultimo articolo fa riferimento, a sua volta, ai «soggetti non residenti e senza stabile organizzazione» che, per assolvere gli obblighi o esercitare i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA, si sono identificati direttamente (ai sensi dell'articolo 35ter del decreto IVA) o, in alternativa, hanno nominato un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Per espressa previsione normativa, dunque, un soggetto con una stabile organizzazione non può invocare il presupposto di cui alla lett. e) per ottenere il rimborso del credito IVA.
- L'articolo 30, comma 2, lett. d), del decreto IVA prevede la possibilità di chiedere «il rimborso dell'eccedenza detraibile, .... all'atto della presentazione della dichiarazione», quando il contribuente «effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7septies». Al riguardo, con riferimento alle prestazioni di servizi effettuate dall'istante (Stabile Organizzazione in Italia) nei confronti della Casa Madre (stabilita nel Regno Unito), con la risposta ad interpello n. 314, pubblicata l'8 maggio 2023 sul sito internet della scrivente nota all'istante e a cui si rinvia per ogni approfondimento è stato chiarito che, dal 1° gennaio 2021, a seguito della fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione Europea (''Brexit''), le predette prestazioni di servizi sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, non essendo il Gruppo IVA istituito in un Paese terzo (Regno Unito) equiparabile ad un Gruppo IVA istituito in un Paese membro dell'Unione Europea. Ne deriva che, nel caso di specie, l'istante non può recuperare il credito IVA maturato nel periodo d'imposta 2023 invocando il presupposto di cui all'articolo 30, comma 2, lett. d), del decreto IVA.
Stante quanto rappresentato dall'istante, l'eccedenza del credito IVA potrà essere chiesta a rimborso ove ricorra il presupposto di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto IVA minor eccedenza del triennio (al netto dell'importo già chiesto a rimborso in passato o compensato nel modello F24).
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