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INDENNITÀ SPETTACOLO IDIS: PROROGA E NUOVI REQUISITI

Indennità spettacolo IDIS: proroga e nuovi requisiti

Cambiano reddito e contributi necessari per l'indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo. Precisazioni INPS sui termini , obblighi formativi, Uniemens e NASPI

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Novità sul nuovo  ammortizzatore sociale  detto "indennità di discontinuità" per i lavoratori del settore dello spettacolo,  che  dal 1° gennaio 2024 a seguito del dlgs 173 2023, ha sostituito la precedente indennità ALAS . 

Dopo la comunicazione di apertura avvenuta ieri, della piattaforma per le domande relative al 2024 ( messaggio 112 del 13 gennaio 2025  )l'istituto comunica che il termine ultimo per presentare domanda è stato spostato  dal 31 marzo  al 30 aprile 2025. Altre  precisazioni riguardano il recepimento  "retroattivo" delle novità apportate dalla legge di bilancio 2025, in particolare

  • nuovo requisito reddituale  e
  • abrogazione degli obblighi formativi

Vediamo di seguito  tutte le principali  indicazioni dell'Istituto  su chi può richiederla, come, e sugli obblighi dei datori di lavoro in materia.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Per  una panoramica  su questo ambito lavorativo   ti può interessare  il manuale  di carta Il lavoro nello spettacolo (Fisco, previdenza, contratti)  di M. Matteucci  e G. Ulivi (Maggioli editore 2023  134 pagine)

1) Indennità di discontinuità a chi spetta, come fare domanda

L'indennità di discontinuità è destinata ai lavoratori dello spettacolo, includendo 

  •  lavoratori autonomi, 
  • co.co.co.,
  •  subordinati a tempo determinato e
  •  intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità,

impegnati direttamente o indirettamente nella produzione e realizzazione di spettacoli. Le categorie di lavoratori ammessi e i requisiti specifici sono definiti dal D.LGS 175/2023 e modificati con la legge di bilancio 2025.

Le novità  si applicano anche per le domande  riferite al periodo 2024

La copertura finanziaria per l'indennità prevede fondi per 100 milioni di euro per il 2023, 46 milioni per il 2024, 48 milioni per il 2025, e 40 milioni annui a partire dal 2026, con incrementi previsti dagli oneri contributivi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro.

L'indennità sarà erogata in un'unica soluzione, calcolata sul 60% della media delle retribuzioni imponibili del settore dello spettacolo dell'anno precedente, per un numero di giornate proporzionale ai contributi accreditati e detratte le giornate coperte da altre indennità o contribuzioni. Le domande vanno inviate annualmente all'INPS 

Come anticipato sopra, a decorrere dal 15 gennaio 2025 è nuovamente reso disponibile il servizio per la presentazione della domanda di indennità di discontinuità  lavoratori dello spettacolo per l’anno 2025, riferita all’anno di competenza 2024. 

Tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 31 marzo 2025 (cadendo il 30 marzo 2025 di domenica), termine ultimo per la presentazione della domanda.

Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • eIDAS.

In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

ATTENZIONE È possibile presentare domanda anche per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.

Il messaggio ricorda infine che l’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di aprile, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.


2) Indennità di discontinuità IDIS: novità legge di bilancio 2025

INPS precisa, inoltre, che la legge 30 dicembre 2024, n. 207  legge di Bilancio 2025), all’articolo 1, comma 611, ha modificato alcuni aspetti della misura

In particolare, 

  1.   l’assicurato, per accedere all’indennità, deve possedere un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 30.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un limite reddituale pari a 25.000 euro;
  2.  per il requisito contributivo si  riduce  a 51 il numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), che il lavoratore deve avere maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un numero di giorni di contribuzione pari a 60. 
  3.  diventano computabili  ai fini della determinazione della durata dell'indennità di discontinuità,  periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di altra prestazione di disoccupazione;
  4.  si amplia il termine di presentazione della domanda di accesso  alla data del 30 aprile di ciascun anno, in luogo del precedente termine previsto del 30 marzo;
  5. è  abrogato l'obbligo di  percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità.

3) Lavoratori dello spettacolo: riepilogo contribuzioni minori

L'istituto aveva pubblicato l'8 aprile 2024  la circolare  n. 56/2024,   sugli obblighi contributivi  e le modalità di esposizione in Uniemens indirizzata ai datori di lavoro. 

Inoltre, con un messaggio rivolto ai propri Uffici Inps ha anche precisato la compatibilità dell'indennità con la NASPI percepita precedentemente dal lavoratore.

In sintesi, sono dovuti:

Contributo a carico dei datori di lavoro o committenti pari all'1% dell'imponibile contributivo . 

Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori  iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS)  pari allo  0,50% della loro retribuzione che eccede il massimale contributivo annuo. 

L'istituto ricorda anche che  sono previste:

  • Riduzione dell'aliquota per il contributo addizionale NASpI: Per i lavoratori subordinati a tempo determinato, l'aliquota del contributo addizionale per la Nuova Assicurazione Sociale per l'mpiego (NASpI) è ridotta dall'1,4% all'1,1% dell'imponibile previdenziale, senza applicazione di massimale legale.
  • Cessazione dell'obbligo di versamento del contributo ALAS: Per i lavoratori autonomi, incluso il settore musicale, cessa l'obbligo di versamento del contributo per l'indennità di disoccupazione involontaria ALAS a partire dal 1° gennaio 2024.

La circolare fornisce il riepilogo delle  aliquote delle contribuzioni minori  dovute dal 1° gennaio 2024 per  le diverse categorie  di lavoratori :

LAVORO SUBORDINATO A TTEMPO DETERMINATO con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo elencati nell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023 

  • NASpI   1,31%
  • NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978)        0,30%
  • NASpI (contr. addizionale)      1,10%*
  • Discontinuità 1%
  • Ex CUAF      0,68%**
  • Maternità   0,46%
  • Malatia    2,22%
  • Fondo di garanzia TFR    0,20%
  • FIS     (fino a 5 dip) 0,50% -    (oltre i 5 dip) 0,80%
    * Resta fermo l’aumento dello 0,5 per cento in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

** Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento.

LAVORO INTERMITTENTE A TEMPO INDETERMINATO SENZA IND. DISPONIBILITA'  

  • NASpI       1,31%
  • NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978)  0,30%
  • Discontinuità      1%
  • Ex CUAF  0,68%*
  • Maternità      0,46%
  • Malattia    2,22%
  • Fondo di garanzia TFR  0,20%
  • FIS     (fino a 5 dip) 0,50%-    (oltre i 5 dip) 0,80%

* Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge. n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento. 

LAVORATORI AUTONOMI 

 lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo:

  • Maternità                   0%*  
  • Malattia    1,28%*
  • Discontinuità  1%

*Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120, della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,40 per cento (maternità 0,46 per cento azzerata; malattia 2,22 per cento - 0,94 per cento pari a 1,28 per cento).

LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITA' MUSICALI 

  • Maternità          0,46%
  • Discontinuità       1%

 LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITA MUSICALI PP.AA  

  • Maternità    0,46%  
  • Malattia    2,22%
  • Discontinuità   1%

4) Indennità spettacolo compilazione Uniemens

Le istruzioni per la compilazione UNIEMENS applicabili a partire dai periodi di competenza gennaio 2024 erano le seguenti 

  • A) Lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato tenuti al versamento del contributo IDIS (indennità di discontinuità)

si confermano  modalità operative in uso ai fini dell’esposizione dei lavoratori dello spettacolo (in particolare il codice tipo lavoratore uguale a “SC”, “SY”, “SR”, “SX”, “SI”) assunti con:

  1. contratto di lavoro autonomo, ivi compresi i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (CSC 7.07.11) e i lavoratori dello spettacolo presso enti pubblici non economici (CSC 1.18.10);
  2. lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ad eccezione dei casi in cui vengono valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “762”, “797”;
  3. lavoratori con contratto intermittente a tempo determinato (Tipo contribuzione uguale a “H0”, “H1”), indipendentemente dal codice qualifica valorizzato.

Eventuali scostamenti nelle denunce sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.

  • B) Lavoratori subordinati a tempo determinato non tenuti al versamento del contributo IDIS

 nei soli casi in cui debbano essere valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “776”, “797”, si istituiscono i seguenti nuovi codici Tipo lavoratore:

-    “SB” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”;

-    “SG” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”.

I datori di lavoro per la mensilità di gennaio 2024 devono procedere con l’invio di flussi regolarizzativi.

  • C) Lavoratori subordinati a tempo indeterminato

Si confermano  le consuete modalità.

Per i  lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (Tipo contribuzione “G0”, “G1”) e privi di indennità di disponibilità  la procedura di calcolo è adeguata ed  eventuali scostamenti sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.

 Contributo di solidarietà. Modalità operative

A decorrere dal 1° gennaio 2024 è dovuto un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

Gli elementi informativi relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri o annui, devono essere valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSpet> recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet> .

5) Compatibilità IDIS - NASPI

Con il messaggio numero 1733 del  7 maggio 2024, venivano  fornite le istruzioni per il calcolo esatto dei giorni validi per  avere diritto  alla Naspi,  pur avendo percepito nei 4 anni di riferimento, l'indennità IDIS.

Si attendono in merito nuove indicazioni dall'istituto a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025

In precedenza andavano dedotti  per fini Naspi, i giorni già impiegati per l'Idis, tenendo in considerazione unicamente i giorni di contribuzione relativi ai rapporti di lavoro subordinato. Per l'Idis, sono validi i giorni di contribuzione al Fpls sia per rapporti di lavoro subordinato che autonomo, mentre per la Naspi si considerano solo i giorni di contribuzione al Fpls derivanti da rapporti di lavoro subordinato.


Fonte immagine: Image by Bruce Emmerling from Pixabay
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