Pubblicato in GU n 80 del 5 aprile il Regolamento MIMIT (DL n 43/2024) per la capitalizzazione delle PMI che intendono realizzare programmi di investimento.
Ai sensi dell'art 3 le disponibilità finanziarie per la concessione del contributo di cui al presente decreto ammontano a 80.000.000,00 di euro.
In particolare, il decreto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 34/2019, è finalizzato all'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l'incremento dell'ammontare del contributo a fronte di investimenti previsti dal decreto 22/4/2022.
Con il DL in oggetto si definiscono i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accesso delle PMI al contributo in attesa del decreto attuativo, da emanarsi entro la data del 1° luglio 2024, con le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni.
Attenzione al fatto che il regolamento entra in vigore dal giorno 20 aprile 2024.
1) Contributo Capitalizzazione PMI: i beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto 22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) sono costituite in forma di società di capitali;
- b) non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'art. 2632 codice civile.
Non possono beneficiare delle agevolazioni le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2) Contributo Capitalizzazione PMI: le regole
Ai sensi dell'art 5 si prevede che entro la data di presentazione della domanda di contributo, la PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30 per cento dell'importo del finanziamento.
L'aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come «versamento in conto aumento capitale».
A pena di revoca del contributo, l'aumento di capitale deve essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo di cui all'articolo 6.
Entro il termine di cui sopra, la PMI à tenuta a versare almeno il 25 per cento dell'aumento di capitale, oltre l'intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto.
Ai sensi degli articoli 2481-bis e 2463-bis del codice civile, qualora l'aumento di capitale sia effettuato dall'unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, l'aumento di capitale deve risultare interamente versato entro il termine di cui al comma 3.
L'aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile.
A pena di revoca del contributo, il versamento della quota dell'aumento di capitale non versata entro il termine di cui al comma 3 deve risultare effettuato dalla PMI entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo di cui al decreto 22/4/2022, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 8.
La misura del contributo di cui si tratta ai sensi dell'art 6 del regolamento a fronte dell'aumento di capitale il contributo di cui all'articolo 11 del decreto 22/4/2022 è incrementato:
- a) al 5 per cento per le micro e piccole imprese;
- b) al 3,575 per cento per le medie imprese.
In caso di riduzione dell'importo del finanziamento, l'importo dell'aumento di capitale può essere ridotto purche' sia rispettato il limite di cui all'articolo 5, comma 1.
3) Contributo Capitalizzazione PMI: la domanda
Le PMI interessate che abbiano deliberato l'aumento di capitale devono presentare la domanda di contributo utilizzando esclusivamente gli schemi definiti con il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di prossima pubblicazione (art 12 del presente decreto).
Con la presentazione della domanda la PMI si impegna alla sottoscrizione ed al versamento dell'aumento di capitale deliberato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 5.
A pena di improcedibilità della domanda di contributo, la PMI deve allegare alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, attestante l'avvenuta adozione della delibera di aumento del capitale sociale.
Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell'aumento di capitale, è fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell'istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green di cui all'articolo 11 del decreto 22/4/2022.
Nel caso, l'impresa dovrà presentare una nuova domanda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 9, del decreto 22/4/2022.