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DL SALVA CASA 2024: NOVITÀ PER DESTINAZIONE D'USO, SOTTOTETTI E STATO LEGITTIMO

Dl Salva Casa 2024: novità per destinazione d'uso, sottotetti e stato legittimo

Salva Casa 2024: il testo in aula della Camera reca numerosi cambiamenti. La conversione in legge in dirittura d'arrivo

Manca poco alla conversione in legge del Dl Salva casa e sono stati molti gli emendamenti presentati in vista della prossima approvazione definitiva. Ora il testo è arrivato alla Camera.

Prima di leggere una sintesi delle novità, ricordiamo che,  il DL n 69/2024 recante Disposizioni  urgenti  in  materia  di semplificazione  edilizia e urbanistica, noto inizialmente è stato pubblicato in GU n 124 del 29.05.

Come specificato dal MIT obiettivo del provvedimento è “liberare” gli appartamenti ostaggio di una normativa rigida e frammentata che ne ostacola la commerciabilità e talora preclude l’accesso a mutui, sovvenzioni e contributi. 

Il decreto interviene solo nelle casistiche di minore gravità, incidendo sulle cosiddette lievi difformità,

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1) Piano casa 2024: le sanatorie possibili

Il DL 69/2024 reca misure volte a: semplificare le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, anche al fine di far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando allo stesso tempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo; rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell’ottica di stimolare un andamento positivo dei valori dei beni immobili; consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie, al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla celere circolazione dei beni.

Rispetto al quadro normativo vigente:

  • si amplia la categoria degli interventi di edilizia libera che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo;
  • si semplifica l’iter di riconoscimento dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare;
  • si agevolano i mutamenti di destinazione d’uso senza opere, prevedendo il principio dell’indifferenza funzionale tra le destinazioni d’uso omogenee;
  • si permette l’alienazione del bene o dell’area oggetto di abuso, da parte del Comune, in presenza di determinate condizioni;
  • si modifica la disciplina delle “tolleranze costruttive” limitatamente agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, prevedendo: la riparametrazione dei limiti tollerati in misura inversamente proporzionale alle dimensioni delle unità immobiliari; l’ampliamento della casistica delle c.d. “tolleranze esecutive”; 
  • in materia di “doppia conformità”, si mantiene il suddetto requisito ai fini della sanatoria degli interventi realizzati in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali e, quanto alle parziali difformità, se ne ammette la sanatoria anche in assenza del requisito della doppia conformità, purché gli interventi siano conformi alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda (disposizione applicabile anche agli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa);
  • si permette il mantenimento di alcune strutture amovibili realizzate durante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19;
  • si stabilisce che le tolleranze costruttive, realizzate entro il 24 maggio 2024, rientrano tra gli interventi ed opere esclusi dall'autorizzazione paesaggistica; 
  • si specifica che le disposizioni in materia di tolleranze costruttive ed esecutive introdotte dal DL nonché in materia di accertamento di conformità per le parziali difformità di cui all’art. 36-bis (ad eccezione del comma 5, che prevede il regime sanzionatorio) siano applicabili, ove compatibili, anche all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche.
  • si prevede che, in caso di trasferimento di immobili pubblici di proprietà dello Stato alle regioni e agli enti locali, la riduzione delle risorse destinate a questi ultimi, prevista al fine di compensare la riduzione delle entrate erariali conseguente al suddetto trasferimento, sia ripartita in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del decreto con cui viene determinata la suddetta riduzione.

Tra gli emendamenti al DL n 69/2024 approvati e inseriti nel testo arrivato alla Camera vi sono novità: 

  • per il cambio di destinazione d'uso, prevedendo che:
    •  "ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l’esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all’articolo 6"
    • per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d’uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.
  • per i sottotetti in quanto si prevede che:
    • alfine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli
  • per lo stato legittimo si prevede che i fini della su dimostrazione per le singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo

    dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso

Vediamo di seguito una sintesi delle altre misure come riportate nelle slide pubblicate dallo stesso MIT per cui si attendono conferme dal testo definitivo.


2) Piano casa 2024: edilizia libera

Sono da considerare in edilizia libera:

  • le vetrate panoramiche amovibili o vepa, anche per i porticati rientranti all'interno dell'edificio
  • le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia composta da tende anche a Pergola addossate o annesse agli immobili purché non determinino spazi stabilmente chiusi e non abbiano un impatto visivo e ingombro apparente disarmonici.

Scarica qui le slide del MIT, con una sintesi delle novità approvate.

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3) Piano casa 2024: tolleranze esecutive

Per tolleranze esecutive si intendono l'irregolarità geometrica, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024.

Sono incluse tra le tolleranze esecutive:

  • il minor dimensionamento dell'edificio,
  • la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali,
  • le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni,
  • la difforme ubicazione delle aperture interne,
  • la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria,
  • gli errori progettuali corretti in cantiere gli errori materiali di rappresentazione e progettuale.

Scarica qui le slide del MIT, con una sintesi delle novità approvate.

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Commenti

archspf - 05/06/2024

mi piacerebbe, da tecnico competente in materia, sapere dove si evincerebbe nel decreto appena pubblicato che sarà possibile sanare "modifiche interne quali spostamento di tramezzi, chiusura di verande, ampliamento di balconi e finestre;" 1. le modifiche interne e di prospetto (finestre) sono già sanabili da sempre e non è certo questo decreto a portare novità nel merito 2. le verande sviluppano cubatura/superficie abitabile che a meno di non possederne di residua non sono quasi mai sanabili, tralasciando vincoli e pianificazione locale 3. i balconi sono sanabili solo a determinate condizioni e comunque non vi è alcun riferimento esplicito agli stessi Che dire sul ribattezzato "condono 2024", non è un condono ma una riforma puntuale del testo unico e rispetto a specifiche situazioni. Rimango sempre più basito di quanto l'informazione, pur di attirare visite, si sia abbassata a certi livelli. Peccato che il risultato è quello opposto, ovvero generare solo confusione.

Liliana - 06/06/2024

Gentile utente, grazie per il suo prezioso commento che fornisce l’occasione di esplicitare che la nostra è una Testata giornalista web e dietro ogni articolo vi è: • studio della normativa di riferimento, ma anche lettura e ascolto delle dichiarazioni dei rappresentanti del Governo, • lettura dei comunicati stampa pubblicati sui siti istituzionali dei ministeri. Preme inoltre sottolineare che, ogni articolo è in continuo aggiornamento tenendo conto: • di quanto dichiarato e/o smentito dalle fonti ufficiali a commento dei provvedimenti varati, • di esigenze di sintesi e semplificazione, da non sottovalutare. Tutto ciò premesso, con le notizie, si intende garantire, in tempo reale, una corretta informazione. Cordiali saluti

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