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REGOLAMENTO DELLE ZLS: LE SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE

Regolamento delle ZLS: le semplificazioni per le imprese

Il regolamento del 4 marzo per le ZLS: norme di istituzione e gestione delle zone logistiche semplificate, nonchè le semplificazioni per le imprese in esse insediate

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In GU n 76 del 2 aprile il DPCM del 3 marzo con il Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS)  ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge  27  dicembre  2017,  n. 205. 

La ZLS zona logistica semplificata di cui  all'articolo  1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può essere istituita  nelle regioni dove sia presente almeno una area portuale con le caratteristiche del regolamento UE n 1315/13 al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli  allo sviluppo di nuovi investimenti.

 La Zona logistica semplificata è  istituita  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  su  proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,  di  concerto con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti, per una  durata  massima  di  sette  anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. 

Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate.

Per  l'istituzione  delle  Zone  logistiche  semplificate   si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  relative  alla

procedura di istituzione delle Zone economiche speciali.

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Ti consigliamo: Agevolazioni per le imprese in Zone Economiche Speciali

1) Regolamento delle ZLS: le semplificazioni per le imprese

Il regolamento del 4 marzo reca la disciplina delle Zone logistiche semplificate (ZLS), nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017 ed e' adottato al fine di creare condizioni favorevoli in termini  economici,  finanziari  e  amministrativi  per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo  delle  imprese  gia' operanti, nonche' l'insediamento di nuove imprese.
Il regolamento definisce, in particolare:

  • a) le modalita' per l'istituzione  della  ZLS,  comprese  le  ZLS interregionali;
  • b) la loro durata;
  • c) i criteri per l'identificazione e la  delimitazione  dell'area ZLS;
  • d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
  • e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.

Ai sensi dell'art 12 del regolamento i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche  all'interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d'attività o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel  rispetto delle  normative  vigenti  in  materia  di valutazione  di  impatto ambientale. 

L'autorizzazione  unica,  ove  necessario,  costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.  

Fatto  salvo  quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e  infrastrutture  energetiche  ed  in materia  di  opere ed altre attivita' ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione  di progetti inerenti alle attivita' economiche  ovvero  all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche  nell'area  ZLS  da parte di soggetti pubblici e privati  sono  di  pubblica  utilità, indifferibili ed urgenti.
Nel procedimento di autorizzazione unica confluiscono tutti  gli atti di autorizzazione, assenso e  nulla osta  comunque denominati, previsti  dalla  vigente  legislazione  in  relazione  all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attivita' da  intraprendere nell'area ZLS. 

La  domanda  di  autorizzazione è presentata  allo sportello unico individuato dalla regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), ovvero, nelle more della sua istituzione, al SUAP territorialmente competente, che la trasmettono all'Autorita' competente al rilascio, individuata dalla regione secondo quanto previsto dal successivo comma 3, la quale vi provvede in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le norme di maggiore semplificazione previste da leggi regionali.
La regione individua, anche nell'ambito del proprio ordinamento, l'Autorità regionale   o  locale  che  provvede al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1.
Le nuove  imprese  e  quelle  gia'  esistenti,  che  avviano  un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di  investimenti di natura incrementale in tutta l'area ZLS,  usufruiscono delle seguenti misure di semplificazione:

  • a) sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli  2  e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto  ambientale  (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS)  e autorizzazione  integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia  di  autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n.  42,  e  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,  in  materia  di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui  al  decreto  del Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  in  materia edilizia;  alla  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  in  materia   di concessioni demaniali portuali;
  • b) fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  38  del  decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riguardo alla localizzazione ed alla approvazione del progetto delle opere, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta, comunque denominati,  la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri,  intese,  concerti  o altri atti di assenso di  competenza  di  piu'  amministrazioni  sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990,  n. 241; i termini ivi previsti sono ridotti della meta' e sono  altresi' ridotti alla meta' i termini di cui  all'articolo  17-bis,  comma  1, della citata legge n. 241 del 1990;
  • c) i termini di cui alle lettere a) e b) previsti per il rilascio di   autorizzazioni,   approvazioni,   intese,   concerti,    pareri, concessioni, accertamenti  di  conformita'  alle  prescrizioni  delle norme e dei piani urbanistici ed  edilizi,  nulla  osta  ed  atti  di assenso, comunque denominati, degli  enti  locali,  regionali,  delle amministrazioni centrali, nonche' di tutti gli altri competenti  enti e agenzie sono da considerarsi perentori e, decorsi inutilmente  tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole;
  • d)  per  le  imprese  beneficiarie  delle  agevolazioni  previste dall'articolo 1, comma 64, della legge n. 205 del 2017  in  relazione agli investimenti effettuati nelle  zone  ammissibili  agli  aiuti  a finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3),  lettera c),  del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   gli interventi relativi agli oneri  di  urbanizzazione  primaria  di  cui all'articolo 16, comma 7, del testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  sono  realizzati entro il termine perentorio di  novanta  giorni  dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei  servizi di pubblica utilita'. In caso di ritardo si applica l'articolo  2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali  possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi  del regolamento (UE)  n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre  2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. 

La perimetrazione delle zone franche doganali è proposta da ciascun Comitato di  indirizzo ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e  dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta. 

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