Con il messaggio 1217 del 22 marzo 2024 INPS fornisce nuove indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens relative all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’assegno di integrazione salariale, a integrazione della circolare n. 170 del 15 novembre 2017.
L'istituto precisa che a seguito delle nuove norme sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali può essere richiesto in relazione a tutte le causali ordinarie e straordinarie compresa la causale straordinaria “contratto di solidarietà”.
Per questo INPS prevede l’unificazione dei codici di esposizione degli eventi menzionati nel flusso Uniemens e i codici conguaglio per tutte le causali previste, compresa la causale “contratto di solidarietà” .
In sintesi le novità operative.
1) Nuovo utilizzo codici Uniemens dal periodo Aprile 2024
A partire dal periodo di competenza aprile 2024 :
- il <CodiceEvento> “ASR”, il codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”; mentre deve essere valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale
- per il conguaglio va utilizzato il codice causale già in uso “L001” e per il versamento del contributo addizionale il codice causale “A101”.
ATTENZIONE per le variazioni ai periodi di competenza precedenti al mese di aprile 2024, rimangono in essere gli attuali codici
Inoltre fanno eccezione a quanto sopra :
- il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e
- il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali,
per i quali rimangono invariate le istruzioni fornite con le rispettive circolari n. 29 del 21 febbraio 2022 e n. 37 del 7 marzo 2022.
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