Con il messaggio 1167 2024 INPS completa le istruzioni sui trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà bilaterali, per le cooperative di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale, a seguito delle modifiche apportate con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla normativa , illustrate con la circolare n. 101 del 12 dicembre 2023.
Anche questi datori di lavoro con mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e – non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS) rientrano dal 1 gennaio 2022 nella disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.
Dal periodo di competenza gennaio 2024, successivo alla pubblicazione della citata circolare n. 101/2023, la procedura di calcolo è stata aggiornata in questo senso. Nel messaggio l'istituto chiarisce l’assetto assicurativo e contributivo relativo alle citate cooperative, attualmente contraddistinte dal codice di autorizzazione “4B”, e illustra i nuovi codici di autorizzazione che saranno utilizzati da aprile 2024.
Ti possono interessare:
La busta paga 2023 guida operativa di MC Prudente eBook 243 pagg.
La busta paga in edilizia di MC Prudente eBook 80 pagg
La cessazione del rapporto di lavoro di C. Colosimo - Libro di carta Maggioli editore
Lavoratori dipendenti e trasferimento di azienda di P. Ballanti - eBook
La nuova informativa trasparenza ai lavoratori di P. Ballanti - eBook
Budget del personale e costo del lavoro di M.Matteucci - Ebook
1) Cooperative portuali obblighi FIS e CIGS
CONTRIBUTO FIS
I messaggio ricorda che ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 148/2015, le società cooperative contrassegnate dal codice di autorizzazione “4B”, se non coperte dalle tutele dei Fondi di solidarietà rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del FIS e sono quindi assoggettati all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al FIS, per tutti i dipendenti tranne i dirigenti.
Il contributo è pari
- allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e
- allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Le aliquote sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, di due terzi e di un terzo e sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali
CONTRIBUTO CIGS
Alle stesse società è applicabile la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi, i solo per i relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
I contributo ordinario da versare è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (sia per i lavoratori soci che per i lavoratori non soci.
Ti segnaliamo l'eBook di recente pubblicazione Collegato Lavoro 2025: guida alle novità (eBook)
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti:
- Guida alle ferie nel lavoro dipendente (eBook)
- Retribuzione festività in busta paga (eBook)
- Guida ai compensi in natura o fringe benefit dipendenti (eBook)
- Cumulabilità delle pensioni e nuovi limiti reddituali (eBook)
- Guida ai congedi straordinari (eBook)
- Finanze facili per tutti: come gestire i propri soldi (eBook)
- Guida pratica CCNL commercio-terziario-servizi
2) Cooperative portuali : nuovi codici e regolarizzazione 2024
Sulle matricole contributive viene eliminato a livello centrale il codice di autorizzazione “4B” e, contestualmente, vengono assegnati i codici di autorizzazione “4A” e “0J”.
A decorrere dal periodo di competenza “aprile 2024” la procedura di calcolo è viene aggiornata
La regolarizzazione del periodo da gennaio 2024 a marzo 2024 va effettuata nei flussi Uniemens di competenza di aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024. viene precisato che
"Ai fini del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del contributo CIGS (0,90%) per i lavoratori soci e del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del recupero della contribuzione CIGO (1,70% o 2%) per i lavoratori non soci relativo alle mensilità di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- - nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore:
- M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS”;
“M039”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”;
“M052”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti”;
“L121”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contribuzione CIGO”;
- - nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito per il codice già in uso “M032”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, mentre per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121” il valore “N”;
- - nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’“AnnoMese gennaio, febbraio e marzo 2024”;
- - nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito, per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- - nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del contributo da versare o recuperare relativo al singolo mese."
Tra le nostre novità in tema di lavoro e previdenza ti potrebbero interessare:
- Collegato Lavoro 2025: guida alle novità (eBook)
- Pensioni 2024 (eBook)
- Il lavoro nello spettacolo - libro di carta 2024 - 2° edizione
- Lavoro autonomo occasionale eBook
- Collaborazioni coordinate e continuative eBook
- I fringe benefits e rimborsi spese 2024 (eBook)
Su altri temi specifici visita la sezione in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro