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CERTIFICAZIONE UNICA AUTONOMI: IN SCADENZA IL 31 MARZO

Certificazione Unica autonomi: in scadenza il 31 marzo

Riepiloghiamo le regole per la CU 2025 degli autonomi ricordando che si tratta della più importante novità di quest'anno insieme all'addio dei forfettari

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Entro il 17 marzo va presentato il Modello di Certificazione Unica 2025 ritenute 2024.

Le Entrate a tal proposito hanno pubblicato nel mese di febbraio scorso il modello e le istruzioni per provvedere:

Scarica qui modello e istruzioni della Cu 2025.

Quest'anno però c'è l'importante novità che riguarda gli autonomi per i quali la scadenza è differenziata rispetto agli altri ed è al 31 marzo.

1) Certificazione Unica autonomi: in scadenza il 31 marzo

Tra le novità di quest'anno ve ne sono appunto per i lavoratori autonomi.

In particolare, il calendario per la Certificazione Unica prevede il nuovo termine di trasmissione in relazione ai lavoratori autonomi.

Lo scadenzario per la CU 2025 è cosi articolato:

  • 16.03.2025, termine differito a lunedì 17.03 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere le CU di dipendenti e pensionati;
  • 31.03.2025 termine per le CU contenenti redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo e professionale;
  • 31.10.2025, termine per inviare le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Ciò premesse occorre evidenziare però che la consegna del modello di Certificazione Unica 2025 ai percipienti deve essere effettuata entro il 17.03.2025. 

L'altra novità di rilievo è il fatto che da quest'anno viene meno l’obbligo di trasmissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai contribuenti che applicano:

il regime forfetario (art. 1, c. 54-89 L. 190/2014) 

il regime di vantaggio (art. 27 D.L. 98/2011),

a causa dell'estensione a tali soggetti dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024.

 Attenzione al fatto che per ciascuna CU omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di 100 euro, con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta; tuttavia c’è una importante novità a beneficio dei sostituti d’imposta. 

Nella circolare n. 12/2024, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è consentito ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti, stante l’assenza di un’espressa previsione normativa di segno contrario. 

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