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UNA TANTUM FILIERA APISTICA: REGOLE PER LE DOMANDE

Una tantum filiera apistica: regole per le domande

In GU il Decreto MASAF con le regole per i ristori al settore apistico: come si calcola il ristoro spettante una tantum per gli alveari detenuti nel 2023

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Con il decreto 2 dicembre pubblicato in GU n 32 dell'8 febbraio il MASAF definisce gli interventi a sostegno della filiera apistica.

Al fine di sostenere gli imprenditori apistici  per  contrastare le conseguenze economiche  derivanti  dalla  concomitanza  di eventi climatici negativi, di fattori naturali e di eventi socioeconomici di carattere internazionale, sono destinate alle imprese 10 milioni  di  euro,  a  valere sul  «Fondo per lo sviluppo  e  il sostegno delle  filiere agricole,  della pesca e dell'acquacoltura»  di provenienza dell'esercizio 2023.

Il soggetto gestore, deputato a fissare le regole applicative per le domande e i controlli, è AGEA.

1) Una tantum filiera apistica: i beneficiari

In particolare, il richiedente l'aiuto deve  essere  in possesso dei seguenti requisiti:

  • a.  essere  un'azienda  agricola  a   conduzione   zootecnica   o orientamento misto, in forma singola o associata;
  • b. essere in regola con gli  obblighi  di  identificazione  degli alveari ed essere  registrato  in  Banca  dati  apistica (BDN)  come apicoltore professionista, che produce per la commercializzazione  ed esercita l'apicoltura in forma stanziale e/o praticando il  nomadismo anche ai fini dell'attivita' di impollinazione;
  • c. essere in possesso di  un  fascicolo  aziendale  validato  sul sistema  informativo  dell'organismo  pagatore AGEA   (SIAN),   come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n.  503  del  1° dicembre 1999, alla data di presentazione della domanda di aiuto;
  • d.  non  essere  in  situazioni  di   fallimento,   liquidazione, concordato preventivo,  amministrazione  straordinaria, liquidazione coatta amministrativa ovvero in una situazione che denoti lo stato di insolvenza o di cessazione di attivita' o con in  corso  procedimenti che possano  determinare  una  delle  situazioni  anzidette,  sia  in relazione al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  per  le  procedure iniziate alla data del 15 luglio 2022, sia in  relazione  al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 e successive  modificazioni  ed integrazioni, per le procedure iniziate a partire dal 15 luglio 2022;
  • e. per quanto attiene  alla  normativa antimafia  (Codice  delle leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione, nonche'   nuove disposizioni in materia  di  documentazione  antimafia),  considerato l'importo massimo concedibile, di cui al  successivo  art.  4,  e  la tipologia di aiuto, parametrato  in  base  al  numero  degli  alveari allevati, la verifica antimafia - di cui all'art.  83,  comma  1  del decreto legislativo n. 159/2011 - non si applica oppure si applica ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e), e comma 3-bis  dello  stesso decreto.
  • f. aver dichiarato una consistenza minima zootecnica - cosi' come certificata nel fascicolo dalla Banca dati nazionale zootecnica (BDN) - pari ad almeno centocinque alveari totali alla data del 31 dicembre 2023.
  • g. non aver cessato l'attivita'. 

2) Una tantum filiera apistica: regole per l'aiuto

Per il calcolo del ristoro il decreto prevede che a ciascun beneficiario in possesso dei prescritti requisiti, può essere concesso un aiuto una tantum determinato sul numero degli alveari detenuti alla data del 31 dicembre 2023.
L'ammontare   massimo dell'aiuto  concedibile  a  ciascun beneficiario deve  rispettare  i  vigenti massimali del  regime de minimis agricolo.

Pertanto,  l'aiuto  ammissibile  sarà determinato sulla base di quanto eventualmente già concesso con altri  bandi  in regime de minimis agricolo.
L'importo dell'aiuto e' determinato in  base  alla  appartenenza del richiedente ad una delle fasce di sostegno definite in base alle classi di alveari allevati e dall'importo delle risorse  destinate  a ciascuna delle menzionate fasce di sostegno.

In caso di eccedenza delle risorse stanziate per singola  fascia per   mancanza   di   domande,  le  stesse  sono redistribuite proporzionalmente a  favore  di  tutte  le  fasce  nelle  percentuali esistenti tra i premi per alveare, costituiti  dal rapporto  tra  il valore delle risorse complessivamente destinate e il numero totale di alveari della fascia.

Si resta in attesa delle regole operative per le domande da parte di AGEA

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